Art. 6.
        Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 22/1996
                in materia di smaltimento dei rifiuti
 
  1.  L'art.  28  della  legge regionale n. 22/1996 e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 28. - 1. Fino all'approvazione del  piano  regionale  di  cui
all'art.  6  della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'art.
6 della presente legge, la realizzazione e l'esercizio di  discariche
possono venire autorizzati qualora:
   a)  siano  ai  servizio  o  supporto  di  impianti  tecnologici di
smaltimento esistenti o  autorizzati,  limitatamente  -  per  rifiuti
solidi urbani - ai soli impianti di bacino;
   b)  siano  al  servizio di insediamenti produttivi localizzati nel
territorio  regionale,  gestite   direttamente   dagli   insediamenti
produttivi  medesimi da utilizzarsi esclusivamente per lo smaltimento
dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni;
   c) sia stata dimostrata l'effettiva sussistenza del fabbisogno  di
spazio  di  deposito  in  relazione  alla  quantita', rapportata agli
ambiti territoriali  serviti,  di  rifiuti  prodotti  di  provenienza
regionale.
  2.  Il  fabbisogno  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1 viene
soddisfatto con l'ampliamento e/o la trasformazione qualitativa delle
strutture in esercizio o autorizzate alla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge ovvero con nuovi interventi che, limitatamente
allo smaltimento dei rifiuti urbani ed  assimilabili,  devono  essere
attuati  da  operatori  pubblici.  Non  concorrono  a  formare  detto
fabbisogno i rifiuti di provenienza extra-regionale, seppur in  vario
modo trattati da impianti localizzati nella regione.
  3.  Il  piano regionale di cui al comma 1 individua tra le norme di
attuazione  quelle  che  entrano  in  vigore  gia'  a  decorrere  dal
trentesimo   giorno  successivo  alla  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione del provvedimento di adozione di cui all'art.
8, comma 1, della legge regionale 30/1987, come sostituito  dall'art.
8 della presente legge.
  4.  Gli  impianti di smaltimento e le discariche previste dai commi
precedenti non possono essere ubicati ad  una  distanza  inferiore  a
metri   3.000  da  impianti  di  captazione  idrica  al  servizio  di
acquedotti consortili o comunali.".