Art. 6. Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 22/1996 in materia di smaltimento dei rifiuti 1. L'art. 28 della legge regionale n. 22/1996 e' sostituito dal seguente: "Art. 28. - 1. Fino all'approvazione del piano regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'art. 6 della presente legge, la realizzazione e l'esercizio di discariche possono venire autorizzati qualora: a) siano ai servizio o supporto di impianti tecnologici di smaltimento esistenti o autorizzati, limitatamente - per rifiuti solidi urbani - ai soli impianti di bacino; b) siano al servizio di insediamenti produttivi localizzati nel territorio regionale, gestite direttamente dagli insediamenti produttivi medesimi da utilizzarsi esclusivamente per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni; c) sia stata dimostrata l'effettiva sussistenza del fabbisogno di spazio di deposito in relazione alla quantita', rapportata agli ambiti territoriali serviti, di rifiuti prodotti di provenienza regionale. 2. Il fabbisogno di cui alla lettera c) del comma 1 viene soddisfatto con l'ampliamento e/o la trasformazione qualitativa delle strutture in esercizio o autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero con nuovi interventi che, limitatamente allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, devono essere attuati da operatori pubblici. Non concorrono a formare detto fabbisogno i rifiuti di provenienza extra-regionale, seppur in vario modo trattati da impianti localizzati nella regione. 3. Il piano regionale di cui al comma 1 individua tra le norme di attuazione quelle che entrano in vigore gia' a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di adozione di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'art. 8 della presente legge. 4. Gli impianti di smaltimento e le discariche previste dai commi precedenti non possono essere ubicati ad una distanza inferiore a metri 3.000 da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali.".