Art. 60. Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica 1. L'art. 39 della legge regionale n. 75/1982 e' sostituito dal seguente: "Art. 39 (Obblighi dei beneficiari). - 1. I beneficiari degli interventi di edilizia agevolata e convenzionata hanno l'obbligo di richiedere al comune la nuova residenza nell'alloggio oggetto di contribuzione entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo e di mantenerla per tutto il periodo di erogazione dello stesso. 2. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1, il trasferimento della residenza, la locazione o l'alienazione dell'alloggio, l'estinzione anticipata del mutuo bancario, comportano la revoca del contributo, dal momento del verificarsi dell'inosservanza e la restituzione delle quote di contributo eventualmente liquidate successivamente, maggiorate del tasso di interesse legale decorrente dalla data delle singole erogazioni. 3. I soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa hanno l'obbligo di risiedere nell'alloggio e di non sublocarlo per tutta la durata del rapporto di contribuzione. 4. La sostituzione dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa - che e' disciplinata dallo statuto della cooperativa - con altri soci, deve essere preceduta dalla verifica dei requisiti soggettivi prescritti in capo al subentrante e comunicata alla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. L'assegnazione dell'alloggio ad un socio non avente i requisiti soggettivi prescritti ovvero la mancata residenza nell'alloggio per un periodo superiore a 6 mesi comporta la revoca del contributo afferente all'alloggio stesso limitatamente alle quote non ancora percepite. 5. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza "more uxorio", i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e ne acquisisce l'intera proprieta', purche' in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi gia' verificati nei confronti del subentrante gia' cobeneficiario del contributo.". 2. Non rileva ai fini dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di sentenza giudiziale, cosi' come previsto dal quarto comma dell'art. 155 del codice civile. 3. Sono fatte salve, ai fini di cui al comma 1, le richieste di residenza presentate, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, oltre il termine stabilito. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei titolari di rapporti contributivi in corso.