Art. 60.
     Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 75/1982
             in materia di edilizia residenziale pubblica
 
  1. L'art. 39 della legge regionale n.  75/1982  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  39  (Obblighi  dei  beneficiari).  -  1. I beneficiari degli
interventi di edilizia agevolata e convenzionata hanno  l'obbligo  di
richiedere  al  comune  la  nuova  residenza nell'alloggio oggetto di
contribuzione entro il termine di 90 giorni dalla  comunicazione  del
provvedimento   di   liquidazione  definitiva  del  contributo  e  di
mantenerla per tutto il periodo di erogazione dello stesso.
  2.  L'inosservanza  della  prescrizione  di  cui  al  comma  1,  il
trasferimento   della   residenza,   la   locazione  o  l'alienazione
dell'alloggio, l'estinzione anticipata del mutuo bancario, comportano
la   revoca   del   contributo,   dal   momento    del    verificarsi
dell'inosservanza   e  la  restituzione  delle  quote  di  contributo
eventualmente liquidate  successivamente,  maggiorate  del  tasso  di
interesse legale decorrente dalla data delle singole erogazioni.
  3.  I  soci  assegnatari  delle  cooperative  edilizie a proprieta'
indivisa  hanno  l'obbligo  di  risiedere  nell'alloggio  e  di   non
sublocarlo per tutta la durata del rapporto di contribuzione.
  4.  La  sostituzione dei soci assegnatari di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa  -  che  e'  disciplinata  dallo  statuto  della
cooperativa  -  con  altri soci, deve essere preceduta dalla verifica
dei  requisiti  soggettivi  prescritti  in  capo  al  subentrante   e
comunicata  alla  direzione  regionale  dell'edilizia  e  dei servizi
tecnici. L'assegnazione  dell'alloggio  ad  un  socio  non  avente  i
requisiti   soggettivi   prescritti   ovvero   la  mancata  residenza
nell'alloggio per un periodo superiore a 6 mesi  comporta  la  revoca
del contributo afferente all'alloggio stesso limitatamente alle quote
non ancora percepite.
  5. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento
della  convivenza  "more  uxorio", i contributi e le anticipazioni si
trasferiscono al  coniuge  o  convivente  che  continua  a  risiedere
nell'alloggio   e  ne  acquisisce  l'intera  proprieta',  purche'  in
possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro
nel  contributo.  Sono  fatti  salvi  i  requisiti  soggettivi   gia'
verificati  nei  confronti  del  subentrante  gia' cobeneficiario del
contributo.".
  2. Non rileva ai fini dell'art. 39, comma 2, della legge  regionale
n.  75/1982,  come  sostituito  dal comma 1 del presente articolo, il
trasferimento  di  residenza  del  coniuge  beneficiario  avvenuto  a
seguito  di sentenza giudiziale, cosi' come previsto dal quarto comma
dell'art.  155 del codice civile.
  3. Sono fatte salve, ai fini di cui al comma  1,  le  richieste  di
residenza  presentate,  anteriormente  all'entrata  in  vigore  della
presente legge, oltre il termine stabilito.
  4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  nei
confronti dei titolari di rapporti contributivi in corso.