Art. 61.
         Deroga all'art. 39 della legge regionale n. 75/1982
            in materia di edilizia residenziale pubblica
 
  1.  In  deroga  all'art.  39  della  legge  regionale n. 75/1982, e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  non  viene  disposta  la
decadenza  o  la  revoca del contributo, o, se gia' disposta con atti
non divenuti inoppugnabili, la medesima si intende revocata, nel caso
in  cui,  prima  dell'entrata  in  vigore   della   presente   legge,
occupazioni  di  alloggi, anche di cooperative a proprieta' indivisa,
siano  state  effettuate  posteriormente  alla  data  prevista   come
obbligatoria,  o  non sia stato rispettato l'obbligo di residenza nei
termini di legge, ovvero nel caso di sostituzioni di soci assegnatari
- mediante trasferimento di quote o permuta  delle  stesse  con  soci
gia' assegnatari nell'ambito dello stesso intervento edificativo o di
diversi  interventi della medesima cooperativa, comunque assistiti da
agevolazioni statali o regionali, oppure con soci precedentemente non
interessati agli interventi in parola siano state effettuate senza la
preventiva autorizzazione, in quanto  dovuta,  o  senza  la  prevista
comunicazione  del  possesso  in  capo  ai  subentranti dei requisiti
soggettivi   prescritti,   sempreche'   i    subentranti    risultino
effettivamente   in   possesso   dei   requisiti   stessi  alla  data
dell'assegnazione originaria, se gia' assegnatari, o  alla  data  del
subentro, se precedentemente non assegnatari.