Art. 61. Deroga all'art. 39 della legge regionale n. 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica 1. In deroga all'art. 39 della legge regionale n. 75/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, non viene disposta la decadenza o la revoca del contributo, o, se gia' disposta con atti non divenuti inoppugnabili, la medesima si intende revocata, nel caso in cui, prima dell'entrata in vigore della presente legge, occupazioni di alloggi, anche di cooperative a proprieta' indivisa, siano state effettuate posteriormente alla data prevista come obbligatoria, o non sia stato rispettato l'obbligo di residenza nei termini di legge, ovvero nel caso di sostituzioni di soci assegnatari - mediante trasferimento di quote o permuta delle stesse con soci gia' assegnatari nell'ambito dello stesso intervento edificativo o di diversi interventi della medesima cooperativa, comunque assistiti da agevolazioni statali o regionali, oppure con soci precedentemente non interessati agli interventi in parola siano state effettuate senza la preventiva autorizzazione, in quanto dovuta, o senza la prevista comunicazione del possesso in capo ai subentranti dei requisiti soggettivi prescritti, sempreche' i subentranti risultino effettivamente in possesso dei requisiti stessi alla data dell'assegnazione originaria, se gia' assegnatari, o alla data del subentro, se precedentemente non assegnatari.