Art. 62.
            Integrazione alla legge regionale n. 75/1982
            in materia di edilizia residenziale pubblica
 
  1.  Dopo  l'art.  39  della  legge regionale 75/1982 e' aggiunto il
seguente:
  "Art. 39-bis (Norma di sanatoria per i  beneficiari  di  contributo
decaduti).  -  1.  Coloro  i quali, avendo richiesto l'autorizzazione
assessorile a vendere l'alloggio oggetto di contributo ai sensi dell'
art. 39 della presente legge, come da ultimo modificato dall'art.   4
della  legge  regionale  24  luglio  1995,  n.  31,  hanno  proceduto
all'alienazione dello stesso prima del  rilascio  dell'autorizzazione
medesima,  successivamente  intervenuta,  non sono tenuti - in via di
sanatoria - alla restituzione dei contributi percepiti  disposta  con
il provvedimento di revoca.".