Art. 62. Integrazione alla legge regionale n. 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica 1. Dopo l'art. 39 della legge regionale 75/1982 e' aggiunto il seguente: "Art. 39-bis (Norma di sanatoria per i beneficiari di contributo decaduti). - 1. Coloro i quali, avendo richiesto l'autorizzazione assessorile a vendere l'alloggio oggetto di contributo ai sensi dell' art. 39 della presente legge, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, hanno proceduto all'alienazione dello stesso prima del rilascio dell'autorizzazione medesima, successivamente intervenuta, non sono tenuti - in via di sanatoria - alla restituzione dei contributi percepiti disposta con il provvedimento di revoca.".