Art. 63. Disposizioni relative all'art. 43 della legge regionale n. 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica 1. Relativamente agli interventi di edilizia convenzionata, limitatamente al primo bando da emanarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, gli operatori, che abbiano presentato domanda di contributo e che rientrino nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 43 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 22/1995, possono essere ammessi a finanziamento anche se gli alloggi oggetto dell'intervento non corrispondono alle caratteristiche tipologiche di cui all'allegato "A" della convenzione tipo approvata con DPGR n. 167/Pres. del 16 maggio 1997. 2. All'art. 43 della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 22/1995, alla fine del comma 5, sono aggiunte le seguenti parole "; in tal caso - in deroga a quanto previsto dall'art. 25-bis, lettera b) - i requisiti dei nuovi soci vengono accertati con riferimento, salvo che per il reddito, alla data di pubblicazione del bando della cooperativa all'albo del comune.".