Art. 63.
 Disposizioni relative all'art. 43 della legge regionale n. 75/1982
            in materia di edilizia residenziale pubblica
 
  1.   Relativamente   agli  interventi  di  edilizia  convenzionata,
limitatamente al primo bando da emanarsi successivamente  all'entrata
in vigore della presente legge, gli operatori, che abbiano presentato
domanda  di contributo e che rientrino nell'ipotesi di cui al comma 3
dell'art.    43  della  legge  regionale  75/1982,  come   sostituito
dall'art.  2,  comma 1, della legge regionale 22/1995, possono essere
ammessi a finanziamento anche se gli alloggi oggetto  dell'intervento
non   corrispondono   alle   caratteristiche   tipologiche   di   cui
all'allegato  "A"  della  convenzione  tipo  approvata  con  DPGR  n.
167/Pres. del 16 maggio 1997.
  2.  All'art.  43  della legge regionale n. 75/1982, come sostituito
dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 22/1995,  alla  fine  del
comma  5, sono aggiunte le seguenti parole "; in tal caso - in deroga
a quanto previsto dall'art. 25-bis, lettera  b)  -  i  requisiti  dei
nuovi  soci  vengono  accertati  con  riferimento,  salvo  che per il
reddito, alla data  di  pubblicazione  del  bando  della  cooperativa
all'albo del comune.".