Art. 64. Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica 1. All'art. 47 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'art. 20 della legge regionale 37/1988 e dall'art. 60 della legge regionale 18/1993, al secondo comma, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: "e-bis) alloggi acquisiti o realizzati dagli IACP per i quali la determinazione del prezzo di cessione od assegnazione dei canoni di locazione e dei contributi di uso degli alloggi costituisce oggetto di apposita convenzione con il Comune.". 2. All'art. 47 della legge regionale 75/1982, come modificato dall'art. 20 della legge regionale 37/1988, dall'art. 60 della legge regionale 18/1993 e dal comma 1 del presente articolo, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: "La destinazione degli alloggi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e-bis) del secondo comma a finalita' o categorie di persone diverse da quelle dell'edilizia sovvenzionata, deve risultare da manifestazione espressa e costituisce parte integrante dell'atto di acquisto. L'assegnazione, gestione e cessione degli alloggi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e-bis) del secondo comma, e' attuata in conformita' ai principi di autonomia finanziaria e patrimoniale degli enti locali, nel rispetto dei vincoli di destinazione.".