Art. 64.
       Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 75/1982
            in materia di edilizia residenziale pubblica
 
  1.  All'art.  47  della legge regionale n. 75/1982, come modificato
dall'art. 20 della legge regionale 37/1988 e dall'art. 60 della legge
regionale 18/1993, al secondo comma, dopo la lettera e), e'  aggiunta
la seguente:
  "e-bis)  alloggi  acquisiti  o realizzati dagli IACP per i quali la
determinazione del prezzo di cessione od assegnazione dei  canoni  di
locazione  e  dei contributi di uso degli alloggi costituisce oggetto
di apposita convenzione con il Comune.".
  2. All'art. 47  della  legge  regionale  75/1982,  come  modificato
dall'art.  20 della legge regionale 37/1988, dall'art. 60 della legge
regionale  18/1993  e  dal  comma  1  del  presente articolo, dopo il
secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
  "La  destinazione degli alloggi di cui alle lettere a), b), c), d),
e) ed e-bis) del secondo comma a finalita'  o  categorie  di  persone
diverse  da  quelle  dell'edilizia  sovvenzionata,  deve risultare da
manifestazione espressa e costituisce parte integrante  dell'atto  di
acquisto.
  L'assegnazione,  gestione  e  cessione  degli  alloggi  di cui alle
lettere a), b), c), d), e) ed e-bis) del secondo comma, e' attuata in
conformita' ai principi di autonomia finanziaria e patrimoniale degli
enti locali, nel rispetto dei vincoli di destinazione.".