Art. 67. Disposizioni relative all'art. 61, primo comma, lettera e), della legge regionale n. 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica 1. L'art. 12 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 e l'art. 8 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, sono abrogati. 2. I procedimenti di revoca dell'assegnazione ed i conseguenti provvedimenti di rilascio, avviati per le motivazioni di cui all'art. 61, primo comma, lettera e) della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificata dall'art. 197, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, in corso alla data dell'1 gennaio 1998 o attivati successivamente a tale data, non conclusi con l'effettivo rilascio dell'alloggio, devono essere rinnovati in base al limite di reddito vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e risultante dall'applicazione del succitato articolo 61, primo comma, lettera e), della legge regionale n. 75/1982. 3. A tal fine, l'aver posseduto o il possedere da parte dell'assegnatario, per due anni consecutivi, un reddito superiore al rinnovato limite di cui al comma 2, costituisce titolo per l'avvio dei procedimenti di revoca dell'assegnazione e conseguentemente di rilascio dell'alloggio. 4. All'art. 61, primo comma, lettera e), della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'art. 197, comma 2, della legge regionale 5/1994, le parole "quattro anni" sono sostituite dalle parole "due anni".