Art. 67.
  Disposizioni relative all'art. 61, primo comma, lettera e), della
   legge regionale n. 75/1982 in materia di edilizia residenziale
                              pubblica
 
  1.  L'art. 12 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 e l'art.
8 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, sono abrogati.
  2. I procedimenti di  revoca  dell'assegnazione  ed  i  conseguenti
provvedimenti di rilascio, avviati per le motivazioni di cui all'art.
61,  primo  comma,  lettera e) della legge regionale 75/1982, come da
ultimo modificata dall'art. 197, comma 2, della  legge  regionale  28
aprile  1994, n. 5, in corso alla data dell'1 gennaio 1998 o attivati
successivamente a tale data, non conclusi  con  l'effettivo  rilascio
dell'alloggio,  devono  essere rinnovati in base al limite di reddito
vigente alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e
risultante  dall'applicazione del succitato articolo 61, primo comma,
lettera e), della legge regionale n. 75/1982.
  3.  A  tal  fine,  l'aver  posseduto  o  il  possedere   da   parte
dell'assegnatario,  per due anni consecutivi, un reddito superiore al
rinnovato limite di cui al comma 2, costituisce  titolo  per  l'avvio
dei  procedimenti  di  revoca dell'assegnazione e conseguentemente di
rilascio dell'alloggio.
  4. All'art. 61, primo comma,  lettera  e),  della  legge  regionale
75/1982,  come  da  ultimo  modificato  dall'art. 197, comma 2, della
legge regionale 5/1994, le  parole  "quattro  anni"  sono  sostituite
dalle parole "due anni".