Art. 68. Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica 1. All'art. 65 della legge regionale n. 75/1982 il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il canone e' ragguagliato alla consistenza, alle caratteristiche ed alle condizioni abitative degli alloggi determinate secondo i parametri previsti dall'art. 15 della legge 27 luglio 1978, n. 392.". 2. All'art. 65 della legge regionale 75/1982 il settimo comma, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, e' sostituito dal seguente: "La tabella delle percentuali di incidenza del canone sul reddito, di cui al comma precedente, si riferisce a redditi inferiori o uguali al limite di accesso all'edilizia sovvenzionata. Per coloro che superano il suddetto limite di reddito, il decreto del presidente della giunta regionale, potra' consentire ai singoli istituti autonomi per le case popolari l'applicazione di percentuali di incidenza maggiorate, che dovranno comportare la quantificazione di un canone non superiore a 25 per cento del reddito virtuale e comunque inferiore al tetto massimo di 2,5 volte l'equo canone. Per coloro che hanno un reddito compreso tra i 20 milioni di lire ed il limite di accesso all'edilizia sovvenzionata, l'applicazione delle previste percentuali di incidenza dovra' comportare un canone comunque non superiore a 2 volte l'equo canone.".