Art. 68.
       Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 75/1982
            in materia di edilizia residenziale pubblica
 
  1. All'art. 65 della legge regionale n. 75/1982 il secondo comma e'
sostituito dal seguente:
  "Il  canone  e' ragguagliato alla consistenza, alle caratteristiche
ed alle condizioni abitative  degli  alloggi  determinate  secondo  i
parametri previsti dall'art. 15 della legge 27 luglio 1978, n. 392.".
  2. All'art. 65 della legge regionale 75/1982 il settimo comma, come
sostituito  dall'art.  7 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31,
e' sostituito dal seguente:
  "La tabella delle percentuali di incidenza del canone sul  reddito,
di cui al comma precedente, si riferisce a redditi inferiori o uguali
al  limite  di  accesso  all'edilizia  sovvenzionata.  Per coloro che
superano il suddetto limite di reddito,  il  decreto  del  presidente
della   giunta  regionale,  potra'  consentire  ai  singoli  istituti
autonomi per  le  case  popolari  l'applicazione  di  percentuali  di
incidenza  maggiorate,  che dovranno comportare la quantificazione di
un canone non superiore  a  25  per  cento  del  reddito  virtuale  e
comunque  inferiore  al tetto massimo di 2,5 volte l'equo canone. Per
coloro che hanno un reddito compreso tra i 20 milioni di lire  ed  il
limite  di  accesso  all'edilizia sovvenzionata, l'applicazione delle
previste  percentuali  di  incidenza  dovra'  comportare  un   canone
comunque non superiore a 2 volte l'equo canone.".