Art. 7.
                     Salvaguardia di zona tipica
 
  1. Le disposizioni di cui al  comma  1  dell'art.  28  della  legge
regionale  n.  22/1996,  come  sostituito  dall'art. 6, al fine della
salvaguardia  delle  condizioni  ambientali  della  zona  tipica   di
produzione,   non   trovano  applicazione  entro  il  limite  di  tre
chilometri dal perimetro della  stessa,  cosi'  come  geograficamente
individuata dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 14 febbraio
1990,  n.  30,  come  modificato dall'art. 60 della legge 19 febbraio
1992, n. 142.
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1, al fine della salvaguardia
delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione dei vini,
non trovano applicazione  entro  il  limite  di  due  chilometri  dal
perimetro di vigneti con estensione superiore ad un ettaro.