Art. 7. Salvaguardia di zona tipica 1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 22/1996, come sostituito dall'art. 6, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione, non trovano applicazione entro il limite di tre chilometri dal perimetro della stessa, cosi' come geograficamente individuata dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 14 febbraio 1990, n. 30, come modificato dall'art. 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione dei vini, non trovano applicazione entro il limite di due chilometri dal perimetro di vigneti con estensione superiore ad un ettaro.