Art. 70.
     Anticipazioni a carico del Fondo regionale di rotazione per
                             interventi
   nel settore dell'edilizia abitativa a favore delle cooperative
                              edilizie
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 31 della legge regionale 29
aprile 1986, n. 18, trovano applicazione per tutti i provvedimenti di
liquidazione finale, ivi compresi quelli conseguenti ai trasferimenti
di contributi ed anticipazioni previsti dagli articoli 39,  40  e  58
della   legge   regionale   75/1982,   e   successive   modifiche  ed
integrazioni, non ancora assunti alla data di entrata in vigore della
legge regionale 18/1986, ancorche' concernenti finanziamenti concessi
anteriormente.
  2. Qualora,  successivamente  a  tale  data,  siano  stati  assunti
provvedimenti  di  liquidazione,  ivi  compresi  quelli conseguenti a
trasferimento, senza considerare le disposizioni previgenti di cui al
comma  1,  i  beneficiari  possono   richiedere   la   modifica   dei
provvedimenti  di  liquidazione finale o di trasferimento con istanza
da inoltrare alla competente direzione regionale entro  e  non  oltre
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3.  I  benefici  di cui ai commi 1 e 2, connessi ai trasferimenti o
subentri,  avranno  decorrenza  dalla  data   dell'evento,   con   la
riliquidazio'ne  senza  restituzione delle somme e con anticipo della
semestralita' in scadenza.