Art. 70. Anticipazioni a carico del Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa a favore delle cooperative edilizie 1. Le disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, trovano applicazione per tutti i provvedimenti di liquidazione finale, ivi compresi quelli conseguenti ai trasferimenti di contributi ed anticipazioni previsti dagli articoli 39, 40 e 58 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, non ancora assunti alla data di entrata in vigore della legge regionale 18/1986, ancorche' concernenti finanziamenti concessi anteriormente. 2. Qualora, successivamente a tale data, siano stati assunti provvedimenti di liquidazione, ivi compresi quelli conseguenti a trasferimento, senza considerare le disposizioni previgenti di cui al comma 1, i beneficiari possono richiedere la modifica dei provvedimenti di liquidazione finale o di trasferimento con istanza da inoltrare alla competente direzione regionale entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I benefici di cui ai commi 1 e 2, connessi ai trasferimenti o subentri, avranno decorrenza dalla data dell'evento, con la riliquidazio'ne senza restituzione delle somme e con anticipo della semestralita' in scadenza.