Art. 71. Conferma delle agevolazioni di cui agli articoli 88, 90 e 94 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica 1. I beneficiari di agevolazioni ai sensi degli articoli 88, 90 e 94 della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei quali sia stato emesso il decreto di concessione dell'agevolazione stessa e che, per cause oggettive estranee alla loro volonta' e debitamente documentate, non abbiano conseguito la proprieta' dell'alloggio per l'acquisto del quale era stato richiesto l'intervento regionale, possono richiedere, entro i termini di cui all'art. 93 della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, e fermo restando il disposto del quinto comma dell'art. 92 della medesima legge regionale 75/1982, come sostituito dall'art. 33 della legge regionale 45/1993, la conferma dell'agevolazione concessa a fronte dell'acquisto, anche gia' intervenuto, di altro alloggio, purche' situato nell'ambito della stessa provincia.