Art. 71.
Conferma delle agevolazioni di cui agli articoli 88, 90  e  94  della
legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica
 
  1.  I  beneficiari di agevolazioni ai sensi degli articoli 88, 90 e
94 della  legge  regionale  75/1982  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  a  favore  dei  quali  sia  stato emesso il decreto di
concessione dell'agevolazione  stessa  e  che,  per  cause  oggettive
estranee  alla  loro  volonta' e debitamente documentate, non abbiano
conseguito la proprieta' dell'alloggio per l'acquisto del  quale  era
stato  richiesto  l'intervento regionale, possono richiedere, entro i
termini di cui all'art. 93 della legge regionale 75/1982 e successive
modificazioni ed integrazioni,  e  fermo  restando  il  disposto  del
quinto  comma  dell'art.   92 della medesima legge regionale 75/1982,
come sostituito dall'art.   33  della  legge  regionale  45/1993,  la
conferma  dell'agevolazione  concessa  a  fronte dell'acquisto, anche
gia' intervenuto, di  altro  alloggio,  purche'  situato  nell'ambito
della stessa provincia.