Art. 72. Deroga alla decadenza dei benefici 1. Limitatamente alle domande di contributo che abbiano trovato accoglimento prima dell'entrata in vigore della presente legge, non si da' corso alla decadenza dei benefici previsti dall'art. 93 della legge regionale 75/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, quando al soggetto beneficiario, in luogo dell'acquisto, l'immobile oggetto del contributo sia stato assegnato in proprieta' da parte di cooperative edilizie.