Art. 72.
                 Deroga alla decadenza dei benefici
 
  1.  Limitatamente  alle  domande  di contributo che abbiano trovato
accoglimento prima dell'entrata in vigore della presente  legge,  non
si  da' corso alla decadenza dei benefici previsti dall'art. 93 della
legge regionale 75/1982, e successive modificazioni ed  integrazioni,
quando  al  soggetto beneficiario, in luogo dell'acquisto, l'immobile
oggetto del contributo sia stato assegnato in proprieta' da parte  di
cooperative edilizie.