Art. 74. Norme in materia di edilizia convenzionata 1. Al fine di assicurare omogeneita' di trattamento tra gli operatori, in via di interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, come modificato dall'art. 71 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, la convenzione tipo si applica agli interventi ammessi a finanziamento dopo il decreto di approvazione della convenzione stessa. 2. In via transitoria, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare finanziamenti per l'edilizia convenzionata, di cui alla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, agli operatori individuati all'art. 21, secondo comma, della legge medesima, come modificato dall'art. 56 della legge regionale 18/1993, a fronte delle domande, gia' ammesse a contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, cui non abbia fatto seguito l'emanazione del decreto di concessione per motivi non imputabili ai suddetti operatori, con conseguente economia, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10/1982, dei relativi stanziamenti. 3. Nei casi di cui al comma 2, sono fatte salve le convenzioni originariamente stipulate in conformita' all'art. 3 della legge regionale 16/1996, come modificato dall'art. 71 della legge regionale 40/1996 e, ai fini del rispetto del quinto comma dell'art. 92 della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'art. 33 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, si fa riferimento all'originaria domanda presentata prima dell'attivazione dell'intervento. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.