Art. 74.
             Norme in materia di edilizia convenzionata
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  omogeneita'  di  trattamento  tra gli
operatori, in via di  interpretazione  autentica  dell'art.  3  della
legge  regionale  25  marzo 1996, n. 16, come modificato dall'art. 71
della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, la  convenzione  tipo
si applica agli interventi ammessi a finanziamento dopo il decreto di
approvazione della convenzione stessa.
  2.  In  via transitoria, l'amministrazione regionale e' autorizzata
ad assegnare finanziamenti per l'edilizia convenzionata, di cui  alla
legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, agli
operatori   individuati  all'art.  21,  secondo  comma,  della  legge
medesima, come modificato dall'art. 56 della legge regionale 18/1993,
a fronte delle domande, gia' ammesse a contributo prima  dell'entrata
in   vigore  della  presente  legge,  cui  non  abbia  fatto  seguito
l'emanazione del decreto di concessione per motivi non imputabili  ai
suddetti  operatori,  con  conseguente economia, ai sensi dell'art. 6
della legge regionale 10/1982, dei relativi stanziamenti.
  3. Nei casi di cui al comma 2,  sono  fatte  salve  le  convenzioni
originariamente  stipulate  in  conformita'  all'art.  3  della legge
regionale 16/1996, come modificato dall'art. 71 della legge regionale
40/1996 e, ai fini del rispetto del quinto comma dell'art.  92  della
legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'art. 33 della
legge   regionale   17   giugno   1993,  n.  45,  si  fa  riferimento
all'originaria    domanda    presentata    prima     dell'attivazione
dell'intervento.
  4.  Gli  oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico
al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.