Art. 75. Modifiche alla legge regionale 22/1995 in materia di edilizia convenzionata 1. All'art. 4 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 22, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La norma di cui al comma 6 dell'art. 120 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'art. 3 della presente legge, si applica solamente agli interventi ammessi a finanziamento successivamente all'entrata in vigore della presente legge.". 2. All'art. 5, comma 2, della legge regionale 22/1995, le parole "il direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e' autorizzato a disporre, con propri provvedimenti, la liquidazione definitiva del contributo o dell'anticipazione ed il relativo frazionamento" sono sostituite dalle parole "e' consentito procedere alla liquidazione ed al frazionamento del contributo o dell'anticipazione concessi". 3. Dopo l'art. 5 della legge regionale 22/1995 e' aggiunto il seguente: "Art. 5-bis. - 1. Per gli interventi di edilizia convenzionata realizzati dalle imprese, ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, qualora gli alloggi oggetto di contributo siano stati legittimamente venduti a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi individuati in base alla normativa vigente prima dell'emissione del decreto di concessione, e' consentito procedere alla concessione del contributo, contestualmente alla liquidazione definitiva ed al frazionamento, direttamente in capo agli acquirenti.".