Art. 75.
               Modifiche alla legge regionale 22/1995
                in materia di edilizia convenzionata
 
  1. All'art. 4 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 22, il comma
4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  La norma di cui al comma 6 dell'art. 120 della legge regionale
75/1982, come sostituito dall'art. 3 della presente legge, si applica
solamente agli interventi  ammessi  a  finanziamento  successivamente
all'entrata in vigore della presente legge.".
  2.  All'art.  5,  comma 2, della legge regionale 22/1995, le parole
"il direttore  regionale  dell'edilizia  e  dei  servizi  tecnici  e'
autorizzato  a  disporre,  con  propri provvedimenti, la liquidazione
definitiva  del  contributo  o  dell'anticipazione  ed  il   relativo
frazionamento"  sono sostituite dalle parole "e' consentito procedere
alla   liquidazione   ed   al   frazionamento   del   contributo    o
dell'anticipazione concessi".
  3.  Dopo  l'art.  5  della  legge  regionale 22/1995 e' aggiunto il
seguente:
  "Art. 5-bis. - 1. Per  gli  interventi  di  edilizia  convenzionata
realizzati  dalle imprese, ammessi a finanziamento prima dell'entrata
in vigore della legge regionale 17 giugno 1993, n.  45,  qualora  gli
alloggi  oggetto  di  contributo siano stati legittimamente venduti a
soggetti in possesso dei requisiti  soggettivi  individuati  in  base
alla   normativa   vigente   prima   dell'emissione  del  decreto  di
concessione, e' consentito procedere alla concessione del contributo,
contestualmente alla liquidazione  definitiva  ed  al  frazionamento,
direttamente in capo agli acquirenti.".