Art. 76. Modifiche all'art. 139 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica 1. All'art. 139, secondo comma, della legge regionale 75/1982, dopo la parola "inquilini", vengono inserite le parole "o loro legittimi eredi". 2. All'art. 139, terzo comma, della legge regionale 75/1982 le parole "all'acquisizione ed urbanizzazione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare ovvero" sono sostituite dalle parole "per opere di urbanizzazione primaria, di manutenzione delle stesse, nonche'". 3. All'art. 139 della legge regionale 75/1982, i commi quarto e quinto sono abrogati.