Art. 76.
        Modifiche all'art. 139 della legge regionale 75/1982
            in materia di edilizia residenziale pubblica
 
  1. All'art. 139, secondo comma, della legge regionale 75/1982, dopo
la  parola  "inquilini", vengono inserite le parole "o loro legittimi
eredi".
  2. All'art. 139, terzo comma,  della  legge  regionale  75/1982  le
parole  "all'acquisizione  ed  urbanizzazione  di  aree  da destinare
all'edilizia economica  e  popolare  ovvero"  sono  sostituite  dalle
parole  "per  opere di urbanizzazione primaria, di manutenzione delle
stesse, nonche'".
  3. All'art. 139 della legge regionale 75/1982,  i  commi  quarto  e
quinto sono abrogati.