Art. 78.
             Norme in materia di edilizia sovvenzionata
 
  1. Gli enti beneficiari possono utilizzare, entro  il  31  dicembre
1998  i  contributi  previsti  dall'art.  17  della legge regionale 6
settembre 1991, n. 47, come da ultimo modificato dall'art.  59  della
legge  regionale  17  giugno  1993, n. 45, e relativi alle annualita'
1996 e 1997.