Art. 78. Norme in materia di edilizia sovvenzionata 1. Gli enti beneficiari possono utilizzare, entro il 31 dicembre 1998 i contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come da ultimo modificato dall'art. 59 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, e relativi alle annualita' 1996 e 1997.