Art. 8.
Adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento dei rifiuti
 
  1.  In  applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, come modificato dall'art. 1 del  decreto  legislativo  8
novembre  1997,  n. 389, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti,  91/689/CEE  sui  rifiuti  pericolosi  e   94/62/CEE   sugli
imballaggi  e  i  rifiuti di imballaggio, l'amministrazione regionale
adegua la normativa dello smaltimento dei rifiuti in ambito regionale
ai  principi  fondamentali  dettati  dalla  medesima  norma   statale
mediante  il  recepimento a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, delle disposizioni in essa contenute.
  2. In considerazione della rispondenza ai principi della  normativa
statale,   come  recepita  al  comma  1,  di  preesistenti  normative
regionali in materia, anche al fine di operare sulla base di puntuali
disposizioni integrative organizzatorie e procedurali,  continuano  a
trovare applicazione le seguenti specifiche norme regionali:
   a)  della  legge  regionale  n. 30/1987, e successive modifiche ed
integrazioni:
    1) l'art. 2, comma 1;
    2) l'art. 5, comma 1, lettere b), h), l) ed o), ed il comma 2;
    3) l'art. 6, comma 3;
    4) gli articoli 8 e 9;
    5) l'art. 10, comma 1 - con esclusione della lettera c) - e comma
4;
    6) gli articoli 12 e 15, comma 4;
    7) gli articoli 16, 17 e 18;
    8) l'art. 23, comma 1, lettere a), g), i) ed m);
    9) l'art. 23-bis;
    10) gli articoli 25 e 28, comma 3;
    11) gli articoli 29, 31, 32 e 33-bis;
   b) della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, gli articoli  1,
2, 6, 7 e 8, attuativi in Regione del decreto-legge 9 settembre 1988,
n.  397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, nei limiti richiamati dal decreto legislativo n. 22/1997;
   c) della legge regionale n. 22/1996,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, gli articoli 27, 28, 30, commi 2 e 3, e 31.
  3.  All'art.  5, comma 1, lettera b), all'art. 23, comma 1, lettera
a), all'art. 23-bis, commi 1 e 3, lettera  c)  e  all'art.  31  della
legge regionale 30/1987, le parole "tossici e nocivi" sono sostituite
dalla parola "pericolosi".
  4.  Nel titolo e all'art. 1 della legge regionale 41/1991 le parole
"tossici o nocivi" sono sostituite dalla parola "pericolosi".
  5. Rimangono altresi' valide le norme  contenute  nel  "Regolamento
per    la   semplificazione   ed   accelerazione   dei   procedimenti
amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti", gia' approvato
con D.P.G.R.  2 gennaio 1998, n. 01/Pres. in attuazione  dell'art.  1
della  legge  regionale  4 luglio 1997, n. 23, in quanto disposizioni
assunte successivamente e in prima  applicazione  e  in  coerenza  al
decreto legislativo n. 22/1997.
  6.   I  centri  di  raccolta  previsti  dall'art.  46  del  decreto
legislativo n. 22/1997,  come  modificato  dall'art.  6  del  decreto
legislativo  n.  389/1997 in esercizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano  a  svolgere  la  propria  attivita'
sulla  base  delle  autorizzazioni,  licenze  comunali  e regolamenti
comunali previsti dalla previgente normativa, nei limiti temporali di
cui all'art.   57,  comma  3  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
22/1997.  A  partire  dalla  medesima data di entrata in vigore della
presente  legge  eventuali  modifiche  alle  precitate  attivita'   e
l'esercizio  di  nuove  sono  assoggettati  al  medesimo  art. 46 del
decreto legislativo n. 22/1997.
 
                             Sezione III
             Disposizioni in materia di parchi e foreste