Art. 8. Adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento dei rifiuti 1. In applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, l'amministrazione regionale adegua la normativa dello smaltimento dei rifiuti in ambito regionale ai principi fondamentali dettati dalla medesima norma statale mediante il recepimento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle disposizioni in essa contenute. 2. In considerazione della rispondenza ai principi della normativa statale, come recepita al comma 1, di preesistenti normative regionali in materia, anche al fine di operare sulla base di puntuali disposizioni integrative organizzatorie e procedurali, continuano a trovare applicazione le seguenti specifiche norme regionali: a) della legge regionale n. 30/1987, e successive modifiche ed integrazioni: 1) l'art. 2, comma 1; 2) l'art. 5, comma 1, lettere b), h), l) ed o), ed il comma 2; 3) l'art. 6, comma 3; 4) gli articoli 8 e 9; 5) l'art. 10, comma 1 - con esclusione della lettera c) - e comma 4; 6) gli articoli 12 e 15, comma 4; 7) gli articoli 16, 17 e 18; 8) l'art. 23, comma 1, lettere a), g), i) ed m); 9) l'art. 23-bis; 10) gli articoli 25 e 28, comma 3; 11) gli articoli 29, 31, 32 e 33-bis; b) della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, gli articoli 1, 2, 6, 7 e 8, attuativi in Regione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, nei limiti richiamati dal decreto legislativo n. 22/1997; c) della legge regionale n. 22/1996, e successive modifiche ed integrazioni, gli articoli 27, 28, 30, commi 2 e 3, e 31. 3. All'art. 5, comma 1, lettera b), all'art. 23, comma 1, lettera a), all'art. 23-bis, commi 1 e 3, lettera c) e all'art. 31 della legge regionale 30/1987, le parole "tossici e nocivi" sono sostituite dalla parola "pericolosi". 4. Nel titolo e all'art. 1 della legge regionale 41/1991 le parole "tossici o nocivi" sono sostituite dalla parola "pericolosi". 5. Rimangono altresi' valide le norme contenute nel "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti", gia' approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, in quanto disposizioni assunte successivamente e in prima applicazione e in coerenza al decreto legislativo n. 22/1997. 6. I centri di raccolta previsti dall'art. 46 del decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 389/1997 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere la propria attivita' sulla base delle autorizzazioni, licenze comunali e regolamenti comunali previsti dalla previgente normativa, nei limiti temporali di cui all'art. 57, comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997. A partire dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge eventuali modifiche alle precitate attivita' e l'esercizio di nuove sono assoggettati al medesimo art. 46 del decreto legislativo n. 22/1997. Sezione III Disposizioni in materia di parchi e foreste