Art. 80.
Integrazione  all'art. 23 della legge regionale n. 31/1995 in materia
di obblighi dei beneficiari di contributi di edilizia convenzionata e
agevolata.
 
  1. All'art. 23 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, dopo il
comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  "3-bis. La revoca di cui al comma 3 e' disposta anche a seguito  di
trasferimento   di   residenza,   mancata  occupazione,  locazione  o
sublocazione  ed  alienazione  dell'alloggio  oggetto  di  contributo
intervenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
  3-ter.   Al  fine  di  garantire  uniformita'  di  trattamento  nei
confronti dei beneficiari titolari di rapporto contributivo di cui al
comma 1 alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i
provvedimenti  di  decadenza  disposti  a seguito di trasferimento di
residenza,  mancata  occupazione,   locazione   o   sublocazione   ed
alienazione  dell'alloggio  oggetto di contributo intervenute dopo il
periodo vincolato di un quinquennio non  comportano  la  restituzione
delle quote di contributo percepite.".