Art. 80. Integrazione all'art. 23 della legge regionale n. 31/1995 in materia di obblighi dei beneficiari di contributi di edilizia convenzionata e agevolata. 1. All'art. 23 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. La revoca di cui al comma 3 e' disposta anche a seguito di trasferimento di residenza, mancata occupazione, locazione o sublocazione ed alienazione dell'alloggio oggetto di contributo intervenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge. 3-ter. Al fine di garantire uniformita' di trattamento nei confronti dei beneficiari titolari di rapporto contributivo di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di decadenza disposti a seguito di trasferimento di residenza, mancata occupazione, locazione o sublocazione ed alienazione dell'alloggio oggetto di contributo intervenute dopo il periodo vincolato di un quinquennio non comportano la restituzione delle quote di contributo percepite.".