Art. 81. Norma di tutela in materia di contributi a fronte mutuo 1. In materia di contributi regionali pluriennali costanti a fronte mutuo per l'edilizia agevolata e convenzionata, l'anticipata estinzione del mutuo originario e contestuale stipulazione di un nuovo contratto di mutuo a tasso inferiore, per il capitale e la durata residui del mutuo originario, non costituiscono impedimento alla concessione del contributo ne' comportano la revoca dello stesso. 2. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui all'art. 93-bis della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall'art. 35, comma 1, della leggeregionale 45/1993, si applicano anche agli interventi di edilizia convenzionata. Sezione IV Disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e di servitu' militari