Art. 81.
       Norma di tutela in materia di contributi a fronte mutuo
 
  1. In materia di contributi regionali pluriennali costanti a fronte
mutuo   per   l'edilizia   agevolata  e  convenzionata,  l'anticipata
estinzione del mutuo originario  e  contestuale  stipulazione  di  un
nuovo  contratto  di  mutuo  a  tasso inferiore, per il capitale e la
durata residui del mutuo originario,  non  costituiscono  impedimento
alla  concessione  del  contributo  ne'  comportano  la  revoca dello
stesso.
  2. In via di  interpretazione  autentica  le  disposizioni  di  cui
all'art.    93-bis  della  legge  regionale  75/1982,  come  aggiunto
dall'art. 35, comma 1, della  leggeregionale  45/1993,  si  applicano
anche agli interventi di edilizia convenzionata.
 
                             Sezione IV
       Disposizioni in materia di pianificazione territoriale
                ed urbanistica e di servitu' militari