Art. 82.
              Modifiche alla legge regionale n. 52/1991
      in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica
 
  1. All'art. 14, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n.
52, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
  "e) i progetti preliminari degli eventuali interventi inclusi nelle
varie fasi di esecuzione del piano.".
  2.  All'art.  32,  comma  1,  della  legge  regionale 52/1991, come
aggiunto dall'art. 2, comma 1,  della  legge  regionale  12  novembre
1997, n.  34, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
  "c-bis)  aventi  contenuto  diverso  da quello individuato all'art.
32-bis.".
  3. All'art. 32-bis della legge  regionale  52/1991,  come  aggiunto
dall'art.  3,  comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 1, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "a) aventi  contenuto  che  rispetti  il  limite  di  flessibilita'
definita  ed  indicata  nella  relazione di cui all'art. 30, comma 5,
lettera b), numero 1-bis;".
  4, All'art. 32-bis della legge  regionale  52/1991,  come  aggiunto
dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 4, dopo
le  parole "Il consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma
3, approva  la  variante  al  PRGC,  con  apposita  deliberazione  da
pubblicarsi,  per  estratto,  a  cura dell'amministrazione regionale"
sono  abrogate  le  parole  "previo  controllo  di  legittimita'  del
competente comitato di controllo,".
  5.  All'art.  32-bis  della  legge regionale 52/1991, come aggiunto
dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 5, sono
abrogate le parole "al vincolo  storico-architettonico  di  cui  alla
legge 1 giugno 1939, n. 1089, e".
  6.  All'art.  41,  comma  3,  della  legge  regionale 52/1991, come
sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge  regionale  34/1997,  le
parole "il patrimonio edilizio esistente non conforme alle previsioni
degli  strumenti  urbanistici  vigenti  o  adottati e del regolamento
edilizio  vigente"  sono  sostituite  dalle  parole  "il   patrimonio
edilizio  esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti  o  adottati  e  del  regolamento
edilizio vigente".
  7.  All'art.  41, comma 4-quinquies, della legge regionale 52/1991,
come aggiunto dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 34/1997, la
parola "residenziali" e' abrogata, e le parole  "previsti  dai  PRGC"
sono  sostituite  dalle  parole "previsti dagli strumenti urbanistici
comunali".
  8. All'art. 45, comma 6-bis, della legge  regionale  52/1991,  come
aggiunto  dall'art.  10,  comma  2, della legge regionale 34/1997, le
parole "entro trenta giorni" sono abrogate.
  9. All'art. 46, comma 1-bis, della legge  regionale  52/1991,  come
aggiunto  dall'art.  11, comma 1, della legge regionale 34/1997, sono
abrogate le parole "nel caso in cui tutte le opere di  urbanizzazione
previste in convenzione siano state ultimate e collaudate,".
  10.  All'art.  48  della  legge  regionale  52/1991, come da ultimo
modificato dall'art. 13 della legge regionale 34/1997, dopo il  comma
4, e' aggiunto il seguente:
  "4-bis.  Per dare attuazione al PRPC e' sufficiente il concorso dei
proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto  che
rappresentino,  in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti
del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo.".
  11. All'art. 49, comma 6-bis, della legge regionale  52/1991,  come
aggiunto  dall'art.  14,  comma  1, della legge regionale 34/1997, le
parole "le caratteristiche tipologiche di impostazione del PRPC" sono
sostituite dalle parole "le caratteristiche tipologiche degli edifici
previsti dal PRPC.".
  12.  All'art.  66,  comma 2, della legge regionale 52/1991, come da
ultimo modificato  dall'art.  22,  comma  1,  della  legge  regionale
34/1997,  sono inserite alla lettera a) dopo la parola "agricola", le
parole  "nonche'  ai  movimenti  di  terra  per  gli  interventi   di
miglioramento  agrario  che  comportano una sostituzione dello strato
superficiale superiore  ai  quaranta  centimetri  e  che  alterano  i
livelli di quota".
  13.  All'art.  72  della  legge  regionale 52/1991, come sostituito
dall'art. 25, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 1,  la
lettera s) e' sostituita dalla seguente:
  "s)  parcheggi  di pertinenza interrati o seminterrati nel lotto su
cui insiste il fabbricato.".
  14. All'art. 77 della  legge  regionale  52/1991,  come  modificato
dall'art.  30,  comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo il comma
1-bis, sono aggiunti i seguenti:
  "1-ter. In variante alla concessione edilizia  si  puo'  dar  corso
alla  realizzazione  di  lavori  che,  oltre a rispettare i requisiti
indicati al comma 1-bis, rispondano alle seguenti condizioni:
   a) non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari;
   b) non rechino comunque pregiudizio alla statica  dell'immobile  e
alla sicurezza sismica;
   c) non comportino la modifica del numero dei piani ne' la modifica
della tipologia dei solai di copertura;
   d)  rispettino  le  originali caratteristiche costruttive, qualora
interessino  gli  immobili  compresi  nelle  zone  omogenee  A  degli
strumenti   urbanistici   comunali   adeguati  al  piano  urbanistico
regionale o gli immobili compresi nelle  zone  perimetrate  ai  sensi
dell'art.  21,  secondo  comma,  delle  norme di attuazione del piano
urbanistico regionale, ovvero ai sensi dell'art. 41-quinquies, quinto
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come  aggiunto  dall'art.
17  della  legge  6  agosto  1967,  n.  765, nei comuni sprovvisti di
strumenti urbanistici  adeguati  al  medesimo  strumento  urbanistico
regionale.
  1-quater.  La  variante  alla  concessione  edilizia, concernente i
lavori di cui ai comma  1-ter,  e'  soggetta  a  denuncia  di  inizio
attivita'  da presentare prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori.
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e  1-quater  non
trovano  applicazione  per  le  parti  di immobili vincolate ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
  1-sexies. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1-ter,  1-quater  e
1-quinquies  trovano  applicazione  anche  per i progetti soggetti ad
autorizzazione edilizia ed a denuncia di inizio attivita'.".
  15. All'art. 78, comma  1,  della  legge  regionale  52/1991,  come
sostituito  dall'art.  31, comma 1, della legge regionale 34/1997, le
lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
  "b) di cui all'art. 72, comma 1, lettera b), per interventi fino ad
un massimo di 30 metri cubi e lettere f), h), i), l), o), p), q), r),
s), soggetti a denuncia di inizio attivita',  qualora  sussistano  le
condizioni di cui all'art. 80, comma 2;
  c)  di  manutenzione  ordinaria  di cui all'art. 68, comma 1, e gli
interventi di cui all'art. 72, comma  1,  lettere  g),  m),  n),  non
soggetti    a    denuncia    ne'   ad   alcun   tipo   di   controllo
tecnico-edilizio.".
  16. Dopo l'art. 78-bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto
dall'art. 32, comma 1, della legge regionale 34/1997, e' aggiunto  il
seguente:
  "Art.  78-ter  (Strutture  ricettive  all 'aria aperta). - 1. Nelle
strutture ricettive all'aria aperta, cosi' come definite dalla  legge
regionale   18   aprile  1997,  n.  17,  e  ammesse  dallo  strumento
urbanistico generale comunale vigente, non  sono  soggetti  ad  alcun
tipo   di  controllo  tecnico-edilizio  gli  allestimenti  mobili  di
pernottamento, installati a cura della  gestione,  a  condizione  che
rispondano ai seguenti requisiti:
   a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
   b) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
   c)  gli  allacciamenti  alle reti tecnologiche siano rimovibili in
ogni momento.".
  17. All'art. 79, comma 2, della legge regionale 52/1991, le  parole
"al  parere  della commissione edilizia" sono sostituite dalle parole
"ai pareri della commissione edilizia e dell'azienda  per  i  servizi
sanitari".
  18.  All'art.  80,  della  legge regionale 52/1991, come sostituito
dall'art. 34, comma 1, della legge regionale 34/1997, il comma  2  e'
sostituito dal seguente:
  "2.  I  lavori  possono  essere  intrapresi  mediante denuncia, ove
sussistano le seguenti condizioni:
   a) gli immobili interessati non siano compresi nei parchi naturali
regionali o nelle riserve naturali regionali di cui all'art. 3  della
legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;
   b) per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 68, comma 3,
lettere  c),  d),  e),  f)  ed h), come sostituito dall'art. 23 della
legge regionale 34/1997, nonche' per quelli di cui agli articoli  69,
come  modificato dall'art. 24 della legge regionale 34/1997, 70 e 71,
gli immobili interessati non siano compresi  nelle  zone  omogenee  A
degli  strumenti  urbanistici comunali, ovvero non siano assoggettati
dagli strumenti stessi a discipline espressamente volte  alla  tutela
delle     loro     caratteristiche     paesaggistiche,    ambientali,
storico-archeologiche,            storicoarchitettoniche            e
storiche-testimoniali;  tali  immobili possono essere individuati con
deliberazione del consiglio comunale.".
  19. All'art. 80 della  legge  regionale  52/1991,  come  sostituito
dall'art.  34,  comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 5 e'
abrogato il seguente periodo: "In caso di dichiarazioni non veritiere
nella  relazione  di  cui  al  comma  4,  l'amministrazione  ne   da'
comunicazione  al  competente  ordine professionale per l'irrogazione
delle sanzioni disciplinari.".
  20. All'art. 81 della  legge  regionale  52/1991,  come  modificato
dall'art.  35, comma 1, della legge regionale 34/1997, il comma 5-bis
e' abrogato.
  21. All'art. 81 della  legge  regionale  52/1991,  come  modificato
dall'art.  35,  comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo il comma
5-ter e' aggiunto il seguente:
  "5-quater.   L'installazione   di   strutture   temporanee  per  lo
svolgimento di manifestazioni culturali, sportive  e  ricreative,  e'
soggetta  unicamente  alle  autorizzazioni  previste  dal Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza.".
  22. All'art. 82 della  legge  regionale  52/1991,  come  sostituito
dall'art. 36 della legge regionale 34/1997, al comma 10, le parole "e
dell'azienda per i servizi sanitari" sono abrogate.
  23.  All'art.  86  della  legge  regionale 52/1991, come sostituito
dall'art. 40, comma 1, della legge regionale 34/1997, alla  fine  del
comma  1,  sono aggiunte le parole ", nonche' il rispetto delle norme
vigenti previste ai fini del rilascio del certificato di abitabilita'
ed agibilita'".
  24. All'art. 86 della  legge  regionale  52/1991,  come  sostituito
dall'art.  40,  comma 1, della legge regionale 34/1997, il comma 6 e'
sostituito dal seguente:
  "6. Il certificato  di  agibilita'  e'  rilasciato  entro  sessanta
giorni   dalla  richiesta,  previo  accertamento  dell'esistenza  dei
requisiti di cui al comma 1 svolto dall'ufficio tecnico comunale.".
  25. All'art. 86 della  legge  regionale  52/1991,  come  sostituito
dall'art.  40,  comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo il comma
6, come sostituito dal precedente comma 23, e' aggiunto il seguente:
  "6-bis.  In  caso  di   silenzio   dell'amministrazione   comunale,
trascorsi  sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda,
l'agibilita' si intende attestata".
  26. All'art.  94,  comma  1,  lettera  e),  della  legge  regionale
52/1991, come sostituita dall'art. 45, comma 1, della legge regionale
34/1997,  le  parole  "del  volume  imponibile" sono sostituite dalle
parole "della superficie imponibile".
  27. All'art. 100, comma 2, della legge regionale 52/1991 le  parole
"con  esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 110"
sono sostituite dalle parole "con esclusione delle  varianti  di  cui
all'art. 77, comma 1-ter".
  28.  All'art.  108,  comma 9-quater, della legge regionale 52/1991,
come aggiunto dall'art. 55, comma 2, della legge  regionale  34/1997,
dopo  le  parole  "le  somme  a titolo di oblazione" sono aggiunte le
parole "di cui al comma 9-ter".
  29. All'art. 116, comma 1,  della  legge  regionale  52/1991,  come
sostituito dall'art. 57, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo
la  parola  "progetto"  sono aggiunte le parole "con riferimento alla
sagoma, alla volumetria, all'altezza".
  30. All'art. 123-bis della legge regionale 52/1991,  come  aggiunto
dall'art.  58,  comma  1,  della legge regionale 34/1997, al comma 1,
dopo le parole  "Gli  incarichi  per  la  redazione  degli  strumenti
urbanistici generali" sono abrogate le parole "ed attuativi".
  31.  All'art.  131  della  legge regionale 52/1991, come sostituito
dall'art. 59, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 1,  la
lettera c) e' sostituita dalla seguente:
   "c)  le  autorizzazioni  relative ad opere ed interventi sui corsi
d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio  decreto  11  dicembre
1933, n. 1775, ad eccezione di quelle relative agli interventi di cui
all'art. 72 che rimangono di competenza comunale;".
  32. All'art. 137, comma 2, della legge regionale 52/1991, le parole
"dall'art. 22" sono sostituite dalle parole "dall'art. 69 della legge
regionale 30 settembre 1996, n. 42".