Art. 82. Modifiche alla legge regionale n. 52/1991 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica 1. All'art. 14, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) i progetti preliminari degli eventuali interventi inclusi nelle varie fasi di esecuzione del piano.". 2. All'art. 32, comma 1, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis) aventi contenuto diverso da quello individuato all'art. 32-bis.". 3. All'art. 32-bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) aventi contenuto che rispetti il limite di flessibilita' definita ed indicata nella relazione di cui all'art. 30, comma 5, lettera b), numero 1-bis;". 4, All'art. 32-bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 4, dopo le parole "Il consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 3, approva la variante al PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'amministrazione regionale" sono abrogate le parole "previo controllo di legittimita' del competente comitato di controllo,". 5. All'art. 32-bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 5, sono abrogate le parole "al vincolo storico-architettonico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e". 6. All'art. 41, comma 3, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 34/1997, le parole "il patrimonio edilizio esistente non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente" sono sostituite dalle parole "il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente". 7. All'art. 41, comma 4-quinquies, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 34/1997, la parola "residenziali" e' abrogata, e le parole "previsti dai PRGC" sono sostituite dalle parole "previsti dagli strumenti urbanistici comunali". 8. All'art. 45, comma 6-bis, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 34/1997, le parole "entro trenta giorni" sono abrogate. 9. All'art. 46, comma 1-bis, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 34/1997, sono abrogate le parole "nel caso in cui tutte le opere di urbanizzazione previste in convenzione siano state ultimate e collaudate,". 10. All'art. 48 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'art. 13 della legge regionale 34/1997, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Per dare attuazione al PRPC e' sufficiente il concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo.". 11. All'art. 49, comma 6-bis, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 34/1997, le parole "le caratteristiche tipologiche di impostazione del PRPC" sono sostituite dalle parole "le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal PRPC.". 12. All'art. 66, comma 2, della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'art. 22, comma 1, della legge regionale 34/1997, sono inserite alla lettera a) dopo la parola "agricola", le parole "nonche' ai movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota". 13. All'art. 72 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'art. 25, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 1, la lettera s) e' sostituita dalla seguente: "s) parcheggi di pertinenza interrati o seminterrati nel lotto su cui insiste il fabbricato.". 14. All'art. 77 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'art. 30, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti: "1-ter. In variante alla concessione edilizia si puo' dar corso alla realizzazione di lavori che, oltre a rispettare i requisiti indicati al comma 1-bis, rispondano alle seguenti condizioni: a) non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari; b) non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'immobile e alla sicurezza sismica; c) non comportino la modifica del numero dei piani ne' la modifica della tipologia dei solai di copertura; d) rispettino le originali caratteristiche costruttive, qualora interessino gli immobili compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali adeguati al piano urbanistico regionale o gli immobili compresi nelle zone perimetrate ai sensi dell'art. 21, secondo comma, delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale, ovvero ai sensi dell'art. 41-quinquies, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati al medesimo strumento urbanistico regionale. 1-quater. La variante alla concessione edilizia, concernente i lavori di cui ai comma 1-ter, e' soggetta a denuncia di inizio attivita' da presentare prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non trovano applicazione per le parti di immobili vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. 1-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies trovano applicazione anche per i progetti soggetti ad autorizzazione edilizia ed a denuncia di inizio attivita'.". 15. All'art. 78, comma 1, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'art. 31, comma 1, della legge regionale 34/1997, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) di cui all'art. 72, comma 1, lettera b), per interventi fino ad un massimo di 30 metri cubi e lettere f), h), i), l), o), p), q), r), s), soggetti a denuncia di inizio attivita', qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 80, comma 2; c) di manutenzione ordinaria di cui all'art. 68, comma 1, e gli interventi di cui all'art. 72, comma 1, lettere g), m), n), non soggetti a denuncia ne' ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio.". 16. Dopo l'art. 78-bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'art. 32, comma 1, della legge regionale 34/1997, e' aggiunto il seguente: "Art. 78-ter (Strutture ricettive all 'aria aperta). - 1. Nelle strutture ricettive all'aria aperta, cosi' come definite dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, e ammesse dallo strumento urbanistico generale comunale vigente, non sono soggetti ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio gli allestimenti mobili di pernottamento, installati a cura della gestione, a condizione che rispondano ai seguenti requisiti: a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione; b) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno; c) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento.". 17. All'art. 79, comma 2, della legge regionale 52/1991, le parole "al parere della commissione edilizia" sono sostituite dalle parole "ai pareri della commissione edilizia e dell'azienda per i servizi sanitari". 18. All'art. 80, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della legge regionale 34/1997, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I lavori possono essere intrapresi mediante denuncia, ove sussistano le seguenti condizioni: a) gli immobili interessati non siano compresi nei parchi naturali regionali o nelle riserve naturali regionali di cui all'art. 3 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42; b) per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 68, comma 3, lettere c), d), e), f) ed h), come sostituito dall'art. 23 della legge regionale 34/1997, nonche' per quelli di cui agli articoli 69, come modificato dall'art. 24 della legge regionale 34/1997, 70 e 71, gli immobili interessati non siano compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali, ovvero non siano assoggettati dagli strumenti stessi a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storicoarchitettoniche e storiche-testimoniali; tali immobili possono essere individuati con deliberazione del consiglio comunale.". 19. All'art. 80 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 5 e' abrogato il seguente periodo: "In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 4, l'amministrazione ne da' comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.". 20. All'art. 81 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 34/1997, il comma 5-bis e' abrogato. 21. All'art. 81 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente: "5-quater. L'installazione di strutture temporanee per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive e ricreative, e' soggetta unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.". 22. All'art. 82 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'art. 36 della legge regionale 34/1997, al comma 10, le parole "e dell'azienda per i servizi sanitari" sono abrogate. 23. All'art. 86 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'art. 40, comma 1, della legge regionale 34/1997, alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole ", nonche' il rispetto delle norme vigenti previste ai fini del rilascio del certificato di abitabilita' ed agibilita'". 24. All'art. 86 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'art. 40, comma 1, della legge regionale 34/1997, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il certificato di agibilita' e' rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui al comma 1 svolto dall'ufficio tecnico comunale.". 25. All'art. 86 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'art. 40, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo il comma 6, come sostituito dal precedente comma 23, e' aggiunto il seguente: "6-bis. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'agibilita' si intende attestata". 26. All'art. 94, comma 1, lettera e), della legge regionale 52/1991, come sostituita dall'art. 45, comma 1, della legge regionale 34/1997, le parole "del volume imponibile" sono sostituite dalle parole "della superficie imponibile". 27. All'art. 100, comma 2, della legge regionale 52/1991 le parole "con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 110" sono sostituite dalle parole "con esclusione delle varianti di cui all'art. 77, comma 1-ter". 28. All'art. 108, comma 9-quater, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'art. 55, comma 2, della legge regionale 34/1997, dopo le parole "le somme a titolo di oblazione" sono aggiunte le parole "di cui al comma 9-ter". 29. All'art. 116, comma 1, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'art. 57, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo la parola "progetto" sono aggiunte le parole "con riferimento alla sagoma, alla volumetria, all'altezza". 30. All'art. 123-bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'art. 58, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 1, dopo le parole "Gli incarichi per la redazione degli strumenti urbanistici generali" sono abrogate le parole "ed attuativi". 31. All'art. 131 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'art. 59, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione di quelle relative agli interventi di cui all'art. 72 che rimangono di competenza comunale;". 32. All'art. 137, comma 2, della legge regionale 52/1991, le parole "dall'art. 22" sono sostituite dalle parole "dall'art. 69 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42".