Art. 83. Disciplina della commissione regionale servitu' militari 1. E istituita presso la direzione regionale della pianificazione territoriale la commissione regionale servitu' militari, organo consultivo in materia di servitu' militari e di presenza militare sul territorio. 2. La commissione e' nominata con decreto del presidente della giunta regionale, a seguito della nomina dei rappresentanti regionali nel comitato misto paritetico ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 2 maggio 1990, n. 104, ed e' composta: a) dall'assessore regionale alla pianificazione territoriale, che la presiede; b) dai membri regionali effettivi e supplenti del comitato misto paritetico per le servitu' militari nel Friuli- Venezia Giulia. 3. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente del ruolo unico del personale regionale in servizio presso la direzione regionale della pianificazione territoriale, con qualifica non inferiore a segretario. In caso di assenza o impedimento da parte del segretario svolge, le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima direzione regionale. 4. La commissione esprime parere: a) sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno del comitato misto paritetico per le servitu' militari; b) sulla dismissione e sulle permute di immobili di proprieta' dell'amministrazione della difesa; c) sulla stipulazione di protocolli d'intesa fra l'amministrazione regionale ovvero fra gli enti locali e i comandi delle Forze Armate di stanza nel Friuli-Venezia Giulia. 5. I componenti della commissione rimangono in carica fino alla nuova nomina del comitato misto paritetico per le servitu' militari nel Friuli-Venezia Giulia da parte del nuovo consiglio regionale secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 898/1976, come modificato dall'art. 1 della legge 104/1990. 6. I membri supplenti nel comitato misto paritetico per le servitu' militari nel Friuli-Venezia Giulia sono membri effettivi della commissione. 7. In caso di assenza dell'assessore la commissione e' presieduta dal componente piu' anziano presente alla seduta. 8. La commissione e' convocata dal presidente e per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti, ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. 9. Ai membri della commissione compete un gettone di presenza di lire 60.000 oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica di dirigenti. 10. Gli oneri derivanti dal comma 9 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.