Art. 84.
Modifiche  alla  legge regionale n. 6/1996 in materia di imprenditore
agricolo  a  titolo  principale.  Soppressione  del  Registro   degli
imprenditori agricoli.
 
  1. I requisiti previsti all'art. 2, comma 1, lettera a), punti 1) e
2),  della  legge  regionale  10  gennaio  1996, n. 6, si considerano
soddisfatti qualora il soggetto risulti  titolare  di  una  posizione
previdenziale presso l'INPS - gestione ex SCAU.
  2.  L'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della
legge  29  dicembre  1993,  n.  580,   costituisce   condizione   per
beneficiare   degli   incentivi   e  degli  interventi  economici  in
agricoltura riservati alle aziende agricole di  produzione  primaria.
Si   prescinde   dall'iscrizione   nel  registro  per  gli  organismi
associativi  degli  imprenditori,  gli  enti  e  gli  altri  soggetti
pubblici  o  privati,  nonche'  per  quelli  per  i  quali  non opera
l'obbligo dell'iscrizione stessa; di volta in  volta  beneficiari  di
specifiche  disposizioni  previste  dalla normativa vigente, compresa
quella sull'agricoltura eco-compatibile.
  3. E' delegata alle camere di commercio, industria, artigianato  ed
agricoltura   l'acquisizione   -   con   le  modalita'  previste  dal
regolamento di cui all'art. 9  della  legge  regionale  6/1996,  come
sostituito  dal comma 6 - delle ulteriori informazioni necessarie, ai
fini della certificazione della qualifica di  cui  all'art.  2  della
legge   regionale   6/1996,   in   modo   da  attivare  una  gestione
informatizzata unitaria dei dati relativi agli imprenditori agricoli,
ai coltivatori diretti, nonche' agli imprenditori agricoli  a  titolo
principale  (IATP),  alla  quale  possano  accedere  anche gli uffici
regionali.
  4. Fino a quando non sara' attivata la gestione di cui al comma  3,
le  domande  di  incentivo  o  intervento  economico  presentate alla
Regione devono essere corredate  del  certificato  di  iscrizione  al
registro  di  cui  al  comma  2,  nonche',  per gli IATP, di apposita
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  concernente  il
possesso  dei  requisiti  richiesti dall'art. 2 della legge regionale
6/1996.
  5.  Possono  essere  ammessi  agli  incentivi  ed  agli  interventi
economici,  la  cui  erogazione  puo'  intervenire  solo a seguito di
presentazione  di  apposita  fideiussione,  anche  coloro  che  diano
dimostrazione  di  aver presentato denuncia di inizio di attivita' ai
fini previdenziali e richiesta di  attribuzione  di  partita  I.V.A.,
purche'  conseguano  il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2
della  legge  regionale  6/1996  entro due anni dalla richiesta degli
incentivi ed interventi economici; in caso contrario, si procede alla
revoca ed al recupero di quanto eventualmente concesso.
  6. L'art. 9 della legge regionale 6/1996, come modificato dall'art.
31 della legge regionale 19 agosto 1996, n.  31,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.   9  (Regolamento  di  esecuzione).  -  1.  Con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della  Giunta
regionale,  su  proposta  dell'assessore  all'agricoltura, sentite le
parti economico-sociali e la  competente  commissione  consiliare  e'
approvato apposito regolamento di esecuzione concernente le modalita'
di  documentazione  e  di  certificazione  della  qualifica  di IATP,
mediante delega alle camere di commercio, industria,  artigianato  ed
agricoltura,  nonche'  per  la  definizione  degli  aspetti operativi
connessi con la cessazione del registro degli imprenditori  agricoli.
Con  il medesimo regolamento sono, altresi', determinate le modalita'
per l'acquisizione dei dati relativi alle posizioni  gia'  verificate
dalle commissioni provinciali per la tenuta del registro, nonche' per
l'utilizzazione  - quando possibile, in via esclusiva - ai fini della
verifica dei requisiti di cui all'art.  2, comma 1, lettera a), punti
1) e 2), dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'INPS
- gestione ex SCAU.".
  7. Il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  previsto
dall'art.   9 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma
6, e' emanato entro 6 mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge.
  8.  L'art.  13  della  legge  regionale  6/1996  e'  sostituito dal
seguente:
  "Art. 13 (Priorita' per la  concessione  degli  incentivi  e  degli
interventi  economici).  -1.  Nella determinazione dei criteri di cui
all'art. 21 della legge regionale 28  agosto  1992,  n.  29,  per  la
concessione  degli  incentivi ed interventi economici in agricoltura,
vengono  valutate,  innanzitutto,  le  priorita'   per   settore   di
intervento  assumendo,  altresi',  quale  parametro,  la  valenza  in
termini oggettivi dei programmi e dei progetti presentati.
  2. Successivamente alla determinazione delle priorita' per  settore
di  intervento,  assumono  rilievo i criteri per la valutazione delle
condizioni di natura soggettiva degli operatori richiedenti.".
  9. Sono abrogati il comma 1 dell'art. 13 della legge  regionale  12
aprile  1988,  n.  19,  come  modificato  dall'art.  12,  della legge
regionale 44/1991, e l'art. 31 della legge regionale 31/1996.
  10. Nei commi 2 e 4 dell'art. 14 della legge regionale 6/1996, sono
abrogate le parole  "A  partire  dalla  data  di  costituzione  delle
commissioni provinciali di cui all'art. 5".
  11.  Laddove  leggi  regionali od atti amministrativi aventi natura
regolamentare   o   di   bando   richiedano   l'iscrizione   all'albo
professionale   o   al   registro  degli  imprenditori  agricoli,  la
dimostrazione del possesso dei requisiti  di  cui  all'art.  2  della
legge  regionale 6/1996, effettuata secondo quanto previsto dai commi
1 e 4, tiene luogo dell'iscrizione medesima. Il comma 5 dell'art.  14
della legge regionale 6/1996 e' abrogato.
  12.   Le   domande   di  iscrizione  all'albo  professionale  degli
imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile  1972,  n.
10,  a  suo tempo rigettate e per le quali pende ricorso alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonche'  i  ricorsi  pendenti
avverso  la  cancellazione  dall'albo  o  dal  registro,  s'intendono
decadute per il venire meno dell'albo e del registro stessi.
  13. I ricorrenti di cui al comma 12  possono  tuttavia  presentare,
entro  il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, agli  ispettorati  provinciali  dell'
agricoltura  (IPA)  territorialmente  competenti,  la  documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2  della  legge
regionale  6/1996.  In  deroga alle disposizioni vigenti, nel caso in
cui gli IPA accertino il possesso dei requisiti, la qualifica di IATP
decorre - ai  fini  dell'ottenimento  dei  contributi  nel  frattempo
eventualmente  richiesti  -  dalla  data  in cui i ricorrenti abbiano
acquisito il possesso dei requisiti stessi.
  14. Eventuali ricorsi presentati avverso la negata iscrizione o  la
cancellazione   dall'elenco  degli  operatori  agrituristici  vengono
decisi dall'ERSA, sentito il parere della commissione di cui all'art.
8, comma 4, della  legge  regionale  22  luglio  1996,  n.  25,  come
modificato dall'art. 89 della presente legge.
  15. Le spese finora sostenute dalle camere di commercio, industria,
artigianato   ed   agricoltura  per  la  tenuta  del  registro  degli
imprenditori  agricoli  ed   il   funzionamento   delle   commissioni
provinciali,  nonche'  quelle  che  le stesse devono sostenere per la
tenuta  dell'elenco  degli   operatori   agrituristici   e   per   la
certificazione  e  la  gestione  informatica  dei  dati relativi agli
imprenditori agricoli, fanno carico all'amministrazione regionale che
annualmente provvedera' al  rimborso  delle  somme  anticipate  dalle
camere medesime.
  16.  Le  priorita'  introdotte  con l'art. 13 della legge regionale
6/1996, come sostituito dal comma 8 del  presente  articolo,  trovano
attuazione con la rielaborazione dei criteri da effettuarsi a seguito
dell'entrata  in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia
di incentivi e di interventi economici in agricoltura e comunque  per
il  programma  di  cui  all'art.  6  della  legge  regionale 18/1996,
relativo all'esercizio finanziario 1999.
  17. Nel titolo della legge regionale 6/1996, le parole "Istituzione
del Registro degli imprenditori agricoli" sono abrogate.
  18. All'art. 1, comma 1, della legge regionale  6/1996,  le  parole
"ed   istituisce   il  Registro  degli  imprenditori  agricoli"  sono
abrogate.
  19. Gli articoli 4, 5, 6, 7,  8,  10,  11,  12  e  15  della  legge
regionale 6/1996, sono abrogati.
  20.  Gli  oneri derivanti dai rimborsi previsti dal comma 15, fanno
carico al capitolo 6750 dello stato di  previsione  della  spesa  del
bilancio  pluriennale  per  gli esercizi 1998-2000 e del bilancio per
l'anno 1998, la cui denominazione e' cosi' modificata: "Rimborsi alle
camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  le
spese   gia'   sostenute   per  il  funzionamento  delle  commissioni
provinciali, nonche' per le spese relative  alla  tenuta  dell'elenco
degli  operatori  agrituristici,  e  la  certificazione e la gestione
informatica dei dati relativi agli imprenditori agricoli".
  21. Ai sensi  dell'art.  2,  primo  comma,  della  legge  regionale
10/1982, il precitato capitolo 6750 viene riconfermato nell'elenco n.
1 allegato ai bilanci predetti.
 
                             Sezione II
               Disposizioni in materia di agriturismo