Art. 85. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 25/1996 in materia di agriturismo 1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25/1996, le parole "di cui all'art. 4 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6" sono sostituite con le parole "di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580". 2. All'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 25/1996, sono aggiunte le parole ", nonche' dalle aziende aderenti ai consorzi di tutela dei prodotti tipici regionali del Friuli-Venezia Giulia". 3. All'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 25/1996, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) i prodotti tipici dei consorzi di tutela della Regione Friuli-Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della Regione Friuli-Venezia Giulia.".