Art. 85.
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 25/1996
                      in materia di agriturismo
 
  1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25/1996, le parole
"di  cui all'art. 4 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6" sono
sostituite con le parole "di cui all'art. 8 della legge  29  dicembre
1993, n. 580".
  2.  All'art.  2,  comma  3,  della legge regionale n. 25/1996, sono
aggiunte le parole ", nonche' dalle aziende aderenti ai  consorzi  di
tutela dei prodotti tipici regionali del Friuli-Venezia Giulia".
  3.  All'art.  2, comma 4, della legge regionale n. 25/1996, dopo la
lettera b), e' aggiunta la seguente:
  "b-bis) i prodotti tipici dei  consorzi  di  tutela  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  che  vanno  equiparati  alla  materia  prima
acquistata da altri produttori agricoli  singoli  o  associati  della
Regione Friuli-Venezia Giulia.".