Art. 87. Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 25/1996 in materia di agriturismo 1. All'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 25/1996, le parole "presso le commissioni provinciali per la tenuta del registro degli imprenditori agricoli di cui all'art. 4 della legge regionale 6/1996" sono sostituite dalle parole "presso l'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia".