Art. 87.
        Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 25/1996
                      in materia di agriturismo
 
  1. All'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 25/1996, le parole
"presso le commissioni provinciali per la tenuta del  registro  degli
imprenditori agricoli di cui all'art. 4 della legge regionale 6/1996"
sono  sostituite  dalle  parole  "presso l'ufficio del registro delle
imprese  della  camera  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura di ciascuna provincia".