Art. 88. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 25/1996 in materia di agriturismo 1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 25/1996, le parole "alla Commissione provinciale per la tenuta del registro degli imprenditori agricoli, di cui all'art. 5 della legge regionale 6/1996" sono sostituite dalle parole "all'ufficio del Registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993". 2. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 25/1996 e' sostituito dal seguente: "4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime.". 3. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 25/1996, le parole "dalla commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 6/1996, integrata ai sensi del comma 4 del presente articolo" sono sostituite dalle parole "dall'ufficio del registro delle imprese, sentito il parere della commissione di cui al comma 4". 4. I commi 6 e 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 25/1996 sono abrogati. 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 25/1996, come sostituito dal comma 2, continuano a far carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio l'anno 1998.