Art. 88.
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 25/1996
                      in materia di agriturismo
 
  1.  Al  comma  1  dell'art.  8 della legge regionale n. 25/1996, le
parole "alla Commissione provinciale per la tenuta del registro degli
imprenditori agricoli,  di  cui  all'art.  5  della  legge  regionale
6/1996"  sono sostituite dalle parole "all'ufficio del Registro delle
imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993".
  2. Il comma 4 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  25/1996  e'
sostituito dal seguente:
  "4.  Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio
del registro delle  imprese  si  avvale  del  parere  di  un'apposita
commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno
al   Consiglio  camerale,  che  la  presiede,  da  un  rappresentante
designato dall'ERSA e da un rappresentante  per  ciascuna  delle  tre
organizzazioni  agrituristiche maggiormente rappresentative a livello
regionale, designato dalle organizzazioni medesime.".
  3. Al comma 5 dell'art. 8 della  legge  regionale  n.  25/1996,  le
parole  "dalla  commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge
regionale n. 6/1996, integrata ai sensi  del  comma  4  del  presente
articolo"  sono  sostituite  dalle  parole "dall'ufficio del registro
delle imprese, sentito il parere della commissione di  cui  al  comma
4".
  4.  I commi 6 e 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 25/1996 sono
abrogati.
  5. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  dell'art.  8,  comma  4,
della  legge  regionale  n.  25/1996,  come  sostituito  dal comma 2,
continuano a far carico al capitolo 6750 dello  stato  di  previsione
della  spesa  del  bilancio  pluriennale per gli anni 1998-2000 e del
bilancio  l'anno 1998.