Art. 89.
      Integrazione dell'art. 9 della legge regionale n. 25/1996
                      in materia di agriturismo
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 25/1996  e'
aggiunto il seguente:
  "5-bis.  Nel  caso  di  subentro  di uno o piu' eredi, a seguito di
decesso del titolare, l'autorizzazione comunale puo' essere  concessa
in  via  provvisoria  per  sei  mesi.  Il  subentrante  deve comunque
produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera  c),  ed  entro
sei mesi la documentazione di cui al comma 2, lettera a).".