Art. 89. Integrazione dell'art. 9 della legge regionale n. 25/1996 in materia di agriturismo 1. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 25/1996 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Nel caso di subentro di uno o piu' eredi, a seguito di decesso del titolare, l'autorizzazione comunale puo' essere concessa in via provvisoria per sei mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera c), ed entro sei mesi la documentazione di cui al comma 2, lettera a).".