Art. 9.
Modifiche alla legge regionale n. 42/1996  in  materia  di  parchi  e
foreste
 
  1.  All'art. 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, dopo
il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  "2-bis. Nei biotopi  naturali  istituiti  ai  sensi  del  comma  1,
l'amministrazione  regionale  e' autorizzata a sostenere le spese per
la realizzazione degli  interventi  e  delle  opere  necessarie  alla
conservazione,    al   miglioramento   ed   al   mantenimento   della
biodiversita', nonche' le spese per la realizzazione degli interventi
e delle opere relative alla fruizione didattica ed  allo  svolgimento
della   ricerca   scientifica.      Per   i   fini   di   cui  sopra,
l'amministrazione regionale e' altresi' autorizzata  a  sostenere  le
spese   per   l'acquisizione   di   terreni   di  particolare  pregio
naturalistico, nonche' a concedere ai conduttori dei fondi  incentivi
anche   pluriennali,   cumulabili   con   i  benefici  derivanti  dai
regolamenti  comunitari  in  materia  di  agroambiente,  secondo   le
modalita'  stabilite  da  uno  specifico  regolamento  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  previa  conforme
deliberazione  della  Giunta  regionale,  su  proposta dell'assessore
regionale ai parchi.
  2-ter. L'amministrazione regionale e' autorizzata  a  sostenere  le
spese  per  l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la gestione di aree
di particolare interesse naturalistico, individuate  ai  sensi  delle
direttive  dell'Unione  europea in materia di habitat naturale ovvero
classificate tali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.".
  2. All'art. 31,  comma  4,  della  legge  regionale  42/1996,  come
modificato dall'art. 18, comma 7, lettera a), della legge regionale 8
aprile 1997, n. 10, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  "b) effettuare le spese afferenti la gestione delle riserve.".
  3.  All'art.  39,  comma  2, della legge regionale 42/1996, dopo le
parole "dal regolamento della riserva" sono aggiunte le seguenti:  ",
ovvero dalle norme di  gestione  dei  beni  immobili  del  patrimonio
regionale di cui all'art. 79, comma 1,".
  4.  All'art.  54,  comma  2, della legge regionale 42/1996, dopo la
lettera m), e' aggiunta la seguente:
  "m-bis)  da  un  ulteriore  rappresentante  del  comune  di  Resia,
nominato dal consiglio comunale, come previsto dall'art. 22, comma 1,
lettera b).".
  5. L'area individuata dalla lettera g) del  comma  1  dell'art.  70
della  legge  regionale  42/1996  cessa  di  far  parte delle aree di
reperimento di cui al medesimo articolo ed e' istituita quale riserva
naturale regionale.
  6. All'art. 79  della  legge  regionale  42/1996,  come  modificato
dall'art.    9  della  legge  regionale  6/1997,  dopo il comma 1, e'
aggiunto il seguente:
  "1-bis. Per la gestione dei  beni  immobili  di  cui  al  comma  1,
l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali provvede alle:
   a)  spese  per  la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni
immobili,  compresi  lavori,  opere,  servizi,  forniture,   noli   e
trasporti da eseguirsi in appalto ovvero in economia;
   b)  spese  per la pianificazione delle risorse forestali, comprese
la redazione e revisione dei piani di  assestamento  forestale  e  la
progettazione   o  realizzazione  della  viabilita'  forestale  sulle
proprieta' regionali;
   c) spese per le dotazioni antinfortunistiche in applicazione delle
vigenti norme sulla sicurezza del lavoro.".
  7. All'art. 79 della legge regionale 42/1996, dopo il comma 4, sono
aggiunti i seguenti:
  "4-bis. Il direttore regionale  dell'Azienda  dei  parchi  e  delle
foreste  regionali  e'  autorizzato  ad  assumere,  con  contratto di
diritto privato e con l'osservanza delle norme sul  collocamento  dei
lavoratori   disoccupati,   il   personale   operaio  necessario  per
l'esecuzione in economia, nella forma  dell'amministrazione  diretta,
dei  lavori  di  competenza  del  servizio  della conservazione della
natura e del servizio delle foreste regionali.
  4-ter.  In  applicazione  dell'art.  1  della  legge  regionale  26
febbraio  1990,  n.  9,  per  l'anno  1998, il contingente massimo di
operai  necessari  per  l'esecuzione   in   economia,   nella   forma
dell'amministrazione  diretta,  dei  lavori di competenza dei servizi
dipendenti dalla direzione  regionale  Azienda  dei  parchi  e  delle
foreste regionali e' fissato in numero di 20 unita'.
  4-quater.  Gli  operai  assunti  ai  sensi  del  comma  4-bis  sono
utilizzati nell'ambito delle circoscrizioni territoriali  individuate
dai  programmi di cui all'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1996,
n. 18, approvati dalla Giunta regionale.
  4-quinquies. La direzione regionale  Azienda  dei  parchi  e  delle
foreste regionali funge da direzione aziendale rispetto ai dipendenti
servizi,   unita'  produttive,  ed  e'  autorizzata  ad  esperire  la
conciliazione  delle  eventuali  controversie  sull'applicazione  del
contratto  nazionale  e  degli  accordi  locali, secondo le modalita'
previste dal contratto stesso.
  4 sexies. Al personale operaio, in servizio  presso  l'Azienda  dei
parchi  e  delle foreste regionali ovvero presso i servizi dipendenti
dalla direzione regionale delle foreste, e' riconosciuta l'indennita'
sostitutiva per mense aziendali, di cui  all'art.  48  del  contratto
colettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed
affini,  nella misura e secondo le modalita' previste dai commi 1 e 2
dell'art. 54-bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da
ultimo modificato dall'art. 41 della legge regionale 19 agosto  1996,
n. 31.".
  8.  All'art.  84,  comma  18,  della  legge regionale 42/1996, come
modificato dall'art. 18, comma 7, lettera d), della  legge  regionale
10/1997, le parole: "Per gli oneri relativi ai lavori da eseguirsi in
economia  ai  sensi della legge regionale 9/1990, per la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei beni immobili di cui all'art. 79  comma
1,"  sono  sostituite  dalle  parole:  "Per  gli  oneri relativi alla
gestione di beni immobili di cui all'art. 79, commi 1 ed 1-bis,".
  9. In relazione al disposto di cui all'art.  84,  comma  18,  della
legge  regionale  42/1996,  come da ultimo modificato dal comma 8, la
denominazione del capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e  del  bilancio  per
l'anno  1998  e'  cosi'  sostituita:  "Spese  per la gestione di beni
immobili del patrimonio regionale".
  10. In via di  interpretazione  autentica,  l'espressione  "o  loro
delegati" di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), e l'espressione "o
suo  delegato"  di  cui all'art. 53, comma 2, lettere a), b), c), d),
e), f), g), h) e dell'art. 54, comma 2, lettere a), b), c),  d),  e),
f),  della  legge  regionale  42/1996, vanno intese non soltanto come
possibilita' di delega permanente, ma anche, in caso di assenza o  di
impedimento, di delega temporanea da parte del sindaco.
  11.  Tutti  i  pagamenti  afferenti  le competenze dell'Azienda dei
parchi e delle foreste regionali possono essere  effettuati,  in  via
ordinaria   e   generale,   anche  mediante  aperture  di  credito  e
conseguenti ordini di accreditamento da  disporre  -  nel  limite  di
spesa  di  lire  1.000  milioni  - a favore dei dirigenti preposti ai
Servizi della direzione regionale, ovvero  di  dipendenti  regionali,
con  qualifica  funzionale  non inferiore a consigliere, assegnati ai
medesimi servizi.
  12. La norma di cui al comma 11 si applica anche alle pratiche gia'
istruite ed a quelle in corso di istruzione o  non  ancora  definite,
alla data di entrata in vigore della presente legge.
  13.  E'  istituita  la  riserva  naturale regionale della Forra del
Cellina il cui territorio e' perimetrato, in via provvisoria, con  la
linea  rossa nella cartografica alla scala 1:25.000, allegato n.  19,
della legge regionale n. 42/1996.
  14. La gestione della riserva naturale regionale  della  Forra  del
Cellina e' affidata all'Ente parco delle Dolomiti friulane.
  15.  Al consiglio direttivo dell'Ente parco delle Dolomiti friulane
partecipano i sindaci dei comuni di Barcis e di Montereale Valcellina
ovvero, in caso di impedimento o assenza, i vicesindaci.
  16. Alla riserva  naturale  istituita  con  la  presente  legge  si
applicano,  ove  non  diversamente  disposto,  le norme generali e le
disposizioni emanate con la legge regionale n. 42/1996.
  17. L'amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese
per la gestione della riserva  naturale  istituita  con  la  presente
legge anche mediante finanziamenti annui agli organi gestori.
  18.  Ad  integrazione  del  disposto  dell'art. 84, comma 16, della
legge regionale 42/1996, e per  le  finalita'  previste  dall'art.  6
della  legge  regionale  5  novembre  1997,  n.  33,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa, per l'anno 1998, di lire 3 milioni  a  carico  del
capitolo  3101  dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il
cui stanziamento e' elevato di pari importo;  al  relativo  onere  si
provvede  mediante  prelevamento  di  pari  importo dal capitolo 8840
dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
  19. Ad integrazione del disposto  dell'art.  84,  comma  18,  della
legge  regionale  n.  42/1996,  e  per  la  conclusione  dei rapporti
giuridici passivi del soppresso ente regionale Azienda delle foreste,
non   cessati   alla   data   del   30   giugno   1997,    trasferiti
all'amministrazione  regionale  ed assegnati all'Azienda dei parchi e
delle foreste regionali, ai sensi dell'art. 78, comma 6, della  legge
regionale  n.  42/1996, e dell'art. 9, comma 6, della legge regionale
24 gennaio 1997, n.  6,  come  modificato  dall'art.  6  della  legge
regionale  33/1997, e' autorizzata l'ulteriore spesa complessiva, per
l'anno 1998, di lire 300 milioni, a carico del  capitolo  3110  dello
stato    previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
1998-2000 e del bilancio  per  l'anno  1998;  al  relativo  onere  si
provvede  mediante  prelevamento  di  pari  importo dal capitolo 8840
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
  20.   Gli   oneri  derivanti  dall'applicazione  del  comma  2-bis,
dell'art.   4 della legge regionale n.  42/1996,  come  aggiunto  dal
comma  1,  fanno  carico  ai  capitoli  3139  e  3140  dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
1998-2000  e  del bilancio per l'anno 1998, le cui denominazioni sono
modificate mediante sostituzione delle parole finali "e biotopi"  con
le   seguenti  parole:  "biotopi  e  terreni  di  particolare  pregio
naturalistico, nonche' spese per la conservazione,  il  miglioramento
ed  il  mantenimento  delle  biodiversita',  e spese per la fruizione
didattica e la ricerca scientifica".
  21. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.  30,  comma  3,
della  legge  regionale n. 42/1996, sono assunti dall'amministrazione
regionale e fanno carico ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
  22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis dell'art.
79,  della  legge  regionale  n.  42/1996, come aggiunto dal comma 7,
fanno carico ai capitoli 3102 e 3103 dello stato di previsione  della
spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio
per l'anno 1998.