Art. 90.
     Modifiche all 'articolo 17 della legge regionale n. 25/1996
                      in materia di agriturismo
 
  1.  La  lettera  h)  del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale
25/1996 e' sostituita dalla seguente:
   "h) la  realizzazione  di  locali  ed  impianti  da  adibire  alla
macellazione,  lavorazione  e trasformazione di prodotti aziendali da
destinare alla attivita' agrituristica.".
  2. All'art. 17, comma 2,  lettera  b),  della  legge  regionale  n.
25/1996,  sono  abrogate le parole "ed in conformita' alla disciplina
recata dal DPGR n. 0446/1992 approvato dalla Commissione europea  con
decisione n. C(93)1536 del 13 luglio 1993 per le altre finalita'".
  3.  All'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 25/1996, dopo la
lettera b), e' aggiunta la seguente:
  "b-bis) in conformita' alla disciplina  prevista  dal  "Regolamento
regionale  di  applicazione  nella  Regione  Autonoma  Friuli-Venezia
Giulia dei regimi di aiuti agli investimenti nelle  aziende  agricole
previsti dal Regolamento (CE) n. 950/1997" i cui contenuti sono stati
approvati  con  decisione della Commissione C(97)5085 del 10 novembre
1997, per le altre finalita'  e  in  tutte  le  zone  del  territorio
regionale.".