Art. 90. Modifiche all 'articolo 17 della legge regionale n. 25/1996 in materia di agriturismo 1. La lettera h) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 25/1996 e' sostituita dalla seguente: "h) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attivita' agrituristica.". 2. All'art. 17, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 25/1996, sono abrogate le parole "ed in conformita' alla disciplina recata dal DPGR n. 0446/1992 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(93)1536 del 13 luglio 1993 per le altre finalita'". 3. All'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 25/1996, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) in conformita' alla disciplina prevista dal "Regolamento regionale di applicazione nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dei regimi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole previsti dal Regolamento (CE) n. 950/1997" i cui contenuti sono stati approvati con decisione della Commissione C(97)5085 del 10 novembre 1997, per le altre finalita' e in tutte le zone del territorio regionale.".