Art. 91. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 25/1996 in materia di agriturismo 1. All'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 25/1996 il secondo periodo e' abrogato. 2. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 25/1996, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le aziende agrituristiche in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di ottenere, su domanda da presentare al Sindaco, il rilascio delle licenze di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale, qualora non possano ottemperare al limite di cui al comma 3 dell'art. 2.". 3. Le domande per le finalita' di cui al comma 2-bis dell'art. 24 della legge regionale n. 25/1996, come aggiunto dal comma 2, devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.