Art. 91.
       Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 25/1996
                      in materia di agriturismo
 
  1.  All'art.  24,  comma  2,  della  legge  regionale n. 25/1996 il
secondo periodo e' abrogato.
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale  n.  25/1996,
e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Le  aziende agrituristiche in possesso dell'autorizzazione
comunale  rilasciata  anteriormente  all'entrata  in   vigore   della
presente legge hanno diritto di ottenere, su domanda da presentare al
Sindaco,  il  rilascio  delle licenze di pubblico esercizio, anche in
deroga  ai  vigenti  strumenti  urbanistici  e  della  pianificazione
commerciale,  qualora  non  possano  ottemperare  al limite di cui al
comma 3 dell'art.  2.".
  3. Le domande per le finalita' di cui al comma 2-bis dell'art.   24
della  legge  regionale n. 25/1996, come aggiunto dal comma 2, devono
essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  della
presente legge.