Art. 92.
        Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 25/1996
                      in materia di agriturismo
 
  1.  Il  comma  2  dell'art. 25 della legge regionale n. 25/1996, e'
sostituito dal seguente:
  "2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle
domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Alle stesse vanno comunque applicate  le  limitazioni
di carattere temporale, di capienza e provenienza delle materie prime
utilizzate, stabilite dal regolamento di cui all'art. 5.".