Art. 92. Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 25/1996 in materia di agriturismo 1. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/1996, e' sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse vanno comunque applicate le limitazioni di carattere temporale, di capienza e provenienza delle materie prime utilizzate, stabilite dal regolamento di cui all'art. 5.".