Art. 95.
Norma transitoria in materia di elenco degli operatori agrituristici
 
  1.  L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici prevista
dall'art. 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n.  10,  tiene  luogo
dell'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici
previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 25/1996, fino alla data
di formale istituzione di quest'ultimo.
 
 
                             Sezione III
            Altre disposizioni in materia di agricoltura