Art. 95. Norma transitoria in materia di elenco degli operatori agrituristici 1. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici prevista dall'art. 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, tiene luogo dell'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 25/1996, fino alla data di formale istituzione di quest'ultimo. Sezione III Altre disposizioni in materia di agricoltura