Art. 96.
            Disposizioni varie in materia di agricoltura
 
  1. Al comma 7 dell'art. 50 della legge regionale 6  febbraio  1996,
n.  9,  dopo le parole "il tempestivo avvio", sono aggiunte le parole
"e lo svolgimento".
  2. Per le domande di contributo presentate ai  sensi  dell'art.  1,
secondo  comma,  lettera  d),  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e
successive modificazioni e integrazioni, dai conduttori delle aziende
agricole  per  il  ripristino  e  la  ricostruzione  delle  strutture
fondiarie  danneggiate  a seguito di eventi calamitosi riconosciuti e
verificatisi nelle aree vincolate dal punto  di  vista  ambientale  e
paesaggistico  e/o  dal punto di vista idrogeologico, che siano state
archiviate per mancata presentazione nei termini della documentazione
richiesta,  l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata a rinnovare
l'istruttoria ove venga adeguatamente  documentato  che  la  predetta
mancata   o   ritardata   presentazione   della   documentazione  sia
ascrivibile al  mancato  rilascio  in  tempo  utile  dei  pareri  e/o
autorizzazioni  necessari  da parte degli uffici pubblici competenti.
Le domande di rinnovo dell'istruttoria di cui al presente comma  sono
presentate,  a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
  3. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale  19
giugno 1995, n. 25, e' prorogato di tre anni.
  4.  Per  l'attuazione del programma nazionale di cui al regolamento
(CE) 1221/1997 del Consiglio, del 25 giugno 1997, recante  le  regole
generali  di  applicazione  delle  azioni  dirette  a  migliorare  la
produzione e  la  commercializzazione  del  miele,  l'amministrazione
regionale   e'   autorizzata   a   concedere   ai  consorzi  apistici
provinciali,  all'atto  dell'approvazione  dei  progetti   operativi,
l'anticipazione  della  sovvenzione  nella misura massima dell'80 per
cento della spesa ritenuta ammissibile.