Art. 96. Disposizioni varie in materia di agricoltura 1. Al comma 7 dell'art. 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, dopo le parole "il tempestivo avvio", sono aggiunte le parole "e lo svolgimento". 2. Per le domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, dai conduttori delle aziende agricole per il ripristino e la ricostruzione delle strutture fondiarie danneggiate a seguito di eventi calamitosi riconosciuti e verificatisi nelle aree vincolate dal punto di vista ambientale e paesaggistico e/o dal punto di vista idrogeologico, che siano state archiviate per mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta, l'amministrazione regionale e' autorizzata a rinnovare l'istruttoria ove venga adeguatamente documentato che la predetta mancata o ritardata presentazione della documentazione sia ascrivibile al mancato rilascio in tempo utile dei pareri e/o autorizzazioni necessari da parte degli uffici pubblici competenti. Le domande di rinnovo dell'istruttoria di cui al presente comma sono presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, e' prorogato di tre anni. 4. Per l'attuazione del programma nazionale di cui al regolamento (CE) 1221/1997 del Consiglio, del 25 giugno 1997, recante le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai consorzi apistici provinciali, all'atto dell'approvazione dei progetti operativi, l'anticipazione della sovvenzione nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.