Art. 99.
Rimessione in termini di domande relative all'indennita' compensativa
 
  1.   In  via  transitoria,  sono  rimesse  in  termini  le  domande
presentate alle comunita' montane entro il 30 giugno 1997,  ma  oltre
il  termine prescritto, relative all'indennita' compensativa prevista
dalla legge regionale 13 agosto 1986, n. 34.