Art. 12.
                  Procedura per la fase preliminare
 
  1. Il proponente di un progetto da sottoporre a procedura di V.I.A.
ai  sensi  dell'art. 5, ha facolta' di richiedere l'avvio di una fase
preliminare.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente presenta  all'autorita'
competente apposita domanda, corredata da un elaborato che sulla base
della  identificazione  degli impatti ambientali attesi configuri uno
specifico piano di lavoro finalizzato:
   a) alla puntuale individuazione  dei  contenuti  dello  studio  di
impatto  ambientale  da  effettuarsi  sulla  base  di quelli elencati
dall'All.  C alla presente legge;
   b) alla individuazione delle amministrazioni  interessate  di  cui
all'art.  8 nonche' degli elaborati necessari ai fini delle eventuali
intese concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla-osta ed altri  atti
di  assenso  comunque  denominati  necessari per la realizzazione del
progetto proposto.
  3. La domanda di avvio della fase preliminare, corredata dal  piano
di  lavoro  previsto  dal comma 2, e' depositata, oltre che presso le
strutture di cui all'art. 9, presso le amministrazioni interessate di
cui all'art.  8.  Qualora  il  progetto  sia  stato  sottoposto  alla
procedura  di  verifica  ai  sensi  dell'art.  11,  il  proponente ha
facolta' di rinviare alla documentazione gia'  presentata  in  quella
fase ed in possesso dell'amministrazione.
  4.  Le  strutture  operative effettuano l'istruttoria della domanda
proposta ai sensi dei commi precedenti e sentite  le  amministrazioni
interessate   e   le   altre   comunque  competenti  al  rilascio  di
autorizzazioni pareri, e altri  atti  di  assenso  redigono  apposito
documento,    da    utilizzare   per   le   valutazioni   conseguenti
dell'autorita' competente di cui ai successivi commi.
  5. L'autorita'  competente  verifica,  in  contraddittorio  con  il
proponente,  la  congruita' o meno del documento di cui al comma 4 e,
previa valutazione degli elementi emersi dal contraddittorio delibera
in merito ad esso entro 60 giorni dal deposito della domanda  di  cui
al  comma  3,  provvedendo  entro  i  successivi  trenta  giorni alla
comunicazione della decisione al proponente ed  alle  amministrazioni
interessate.
  6.  Decorsi  novanta  giorni  dal  deposito della domanda di cui al
comma 3, in assenza di determinazioni  dell'autorita'  competente  il
proponente  puo'  procedere  alla  elaborazione ed alla presentazione
dello studio di impatto ambientale sulla base del  documento  da  lui
proposto.
  7.  Nell'ambito delle determinazioni di cui al comma 5, l'autorita'
competente puo' prevedere,  in  considerazione  della  rilevanza  del
progetto  uno  specifico  programma  per  l'informazione  al pubblico
interessato con particolare riguardo allo  svolgimento  di  inchiesta
pubblica ai sensi dell'art. 15.