Art. 12. Procedura per la fase preliminare 1. Il proponente di un progetto da sottoporre a procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 5, ha facolta' di richiedere l'avvio di una fase preliminare. 2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'autorita' competente apposita domanda, corredata da un elaborato che sulla base della identificazione degli impatti ambientali attesi configuri uno specifico piano di lavoro finalizzato: a) alla puntuale individuazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale da effettuarsi sulla base di quelli elencati dall'All. C alla presente legge; b) alla individuazione delle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 nonche' degli elaborati necessari ai fini delle eventuali intese concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto proposto. 3. La domanda di avvio della fase preliminare, corredata dal piano di lavoro previsto dal comma 2, e' depositata, oltre che presso le strutture di cui all'art. 9, presso le amministrazioni interessate di cui all'art. 8. Qualora il progetto sia stato sottoposto alla procedura di verifica ai sensi dell'art. 11, il proponente ha facolta' di rinviare alla documentazione gia' presentata in quella fase ed in possesso dell'amministrazione. 4. Le strutture operative effettuano l'istruttoria della domanda proposta ai sensi dei commi precedenti e sentite le amministrazioni interessate e le altre comunque competenti al rilascio di autorizzazioni pareri, e altri atti di assenso redigono apposito documento, da utilizzare per le valutazioni conseguenti dell'autorita' competente di cui ai successivi commi. 5. L'autorita' competente verifica, in contraddittorio con il proponente, la congruita' o meno del documento di cui al comma 4 e, previa valutazione degli elementi emersi dal contraddittorio delibera in merito ad esso entro 60 giorni dal deposito della domanda di cui al comma 3, provvedendo entro i successivi trenta giorni alla comunicazione della decisione al proponente ed alle amministrazioni interessate. 6. Decorsi novanta giorni dal deposito della domanda di cui al comma 3, in assenza di determinazioni dell'autorita' competente il proponente puo' procedere alla elaborazione ed alla presentazione dello studio di impatto ambientale sulla base del documento da lui proposto. 7. Nell'ambito delle determinazioni di cui al comma 5, l'autorita' competente puo' prevedere, in considerazione della rilevanza del progetto uno specifico programma per l'informazione al pubblico interessato con particolare riguardo allo svolgimento di inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 15.