Art. 13. Studio di impatto ambientale 1. Ai progetti sottoposti alla procedura di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 e seguenti deve essere allegato uno studio di impatto ambientale, che ne costituisce parte integrante. 2. Lo studio di impatto ambientale da predisporsi a cura e spese del proponente deve essere redatto, in conformita' con le indicazioni contenute nell'All. C alla presente legge da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline afferenti lo studio. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario ed attenere strettamente alle caratteristiche specifiche del progetto, nonche' delle componenti dell'ambiente suscettibili di subire pregiudizio dalla realizzazione di esso, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili. 3. Ai fini della predisposizione dello studio, il proponente e gli esperti da lui incaricati hanno facolta' di accedere alle informazioni disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione, nel rispetto ed entro i limiti previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti", nonche' dalle relative norme di attuazione. 4. Il proponente puo' richiedere, fornendone adeguata motivazione l'adozione di cautele idonee alla tutela del segreto scientifico e di impresa in conformita' con le vigenti disposizioni di legge in materia. In tal caso, i dati e le informazioni coperte da segreto sono comunque trasmessi in apposito plico separato all'autorita' competente ai fini delle valutazioni relative alla compatibilita' ambientale del progetto ai sensi della presente legge fatto salvo l'obbligo della riservatezza ed il relativo divieto di divulgazione di essi.