Art. 13.
                    Studio di impatto ambientale
 
  1.  Ai  progetti sottoposti alla procedura di impatto ambientale ai
sensi dell'art. 12 e seguenti deve  essere  allegato  uno  studio  di
impatto ambientale, che ne costituisce parte integrante.
  2.  Lo  studio  di impatto ambientale da predisporsi a cura e spese
del proponente deve essere redatto, in conformita' con le indicazioni
contenute nell'All. C alla  presente  legge  da  esperti  in  materia
ambientale  specificamente  competenti  nelle discipline afferenti lo
studio. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado
di approfondimento progettuale necessario  ed  attenere  strettamente
alle   caratteristiche   specifiche   del   progetto,  nonche'  delle
componenti dell'ambiente suscettibili  di  subire  pregiudizio  dalla
realizzazione di esso, anche in relazione alla localizzazione, tenuto
conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
  3.  Ai fini della predisposizione dello studio, il proponente e gli
esperti  da  lui  incaricati  hanno   facolta'   di   accedere   alle
informazioni   disponibili   presso   gli   uffici   della   pubblica
amministrazione, nel rispetto ed entro i limiti previsti dall'art. 24
della legge 7  agosto  1990,  n.  241  "Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge
regionale  20  gennaio  1995,  n.  9  "Disposizioni  in  materia   di
procedimento  amministrativo  e  di accesso agli atti", nonche' dalle
relative norme di attuazione.
  4. Il proponente puo' richiedere, fornendone  adeguata  motivazione
l'adozione di cautele idonee alla tutela del segreto scientifico e di
impresa  in  conformita'  con  le  vigenti  disposizioni  di legge in
materia. In tal caso, i dati e le  informazioni  coperte  da  segreto
sono  comunque  trasmessi  in  apposito  plico separato all'autorita'
competente ai fini delle  valutazioni  relative  alla  compatibilita'
ambientale  del  progetto  ai  sensi della presente legge fatto salvo
l'obbligo della riservatezza ed il relativo divieto  di  divulgazione
di essi.