Art. 15.
                Inchiesta pubblica e contraddittorio
 
  1.  Al fine di garantire l'effettiva informazione dei cittadini sui
progetti  che  interessino  il  territorio  di  appartenenza,  e   le
condizioni  di  vita  relative,  l'autorita'  competente,  decorso il
termine di cui al comma 7 dell'art. 14, puo' disporre, nei successivi
quindici  giorni,  provvedendo  a  darne  adeguata  pubblicita',   lo
svolgimento  di  un'inchiesta pubblica, anche in considerazione della
particolare rilevanza degli effetti ambientali,  o  dell'alto  valore
dell'opera, o comunque della possibilita' che dalla realizzazione del
progetto    possa   conseguire   la   riduzione   significativa   e/o
irreversibile delle risorse naturali del  territorio  in  riferimento
agli  equilibri degli ecosistemi di cui sono componenti. Sono escluse
dall'inchiesta di cui al presente articolo  le  opere  ed  interventi
pubblici di cui al comma 2 dell'art. 18.
  2.  L'inchiesta  di  cui  al  comma  l  ha  luogo  presso il comune
nell'ambito del quale  il  progetto  e'  localizzato,  ovvero  presso
quello   maggiormente   coinvolto,   con  riferimento  al  territorio
interessato.
  A tal fine, l'autorita' competente nomina,  entro  quindici  giorni
dall'indizione  dell'inchiesta  pubblica,  un comitato presieduto dal
Garante per l'informazione e composto da due esperti  rispettivamente
designati  dalla  autorita' competente, e dalle altre amministrazioni
interessate. Il comitato puo' altresi' essere integrato da un esperto
indicato dai cittadini interessati,  con  le  modalita'  a  tal  fine
definite dall'Autorita' competente.
  3.   Il  presidente  dell'inchiesta  convoca  audizioni  aperte  al
pubblico; puo' altresi' convocare i soggetti che  abbiano  presentato
osservazioni  ai  sensi  del  comma  5  dell'art.  14,  consultare il
proponente e gli estensori dello  studio  di  impatto  ambientale,  i
quali possono presentare per iscritto memorie e controdeduzioni.
  4.  Il  Presidente  assicura  la  conclusione  dell'inchiesta entro
centocinquanta  giorni  dall'inizio  del  procedimento  e   trasmette
tempestivamente   all'autorita'   competente   le  memorie  pervenute
unitamente   ad   una   sintetica   relazione    sullo    svolgimento
dell'inchiesta,  nonche' il giudizio conclusivo che viene acquisito e
valutato ai fini della pronuncia di compatibilita' ambientale di  cui
all'art. 18.
  5. Qualora il proponente intenda uniformare in tutto o in parte, il
progetto  ai  pareri  alle  osservazioni ovvero ai rilievi emersi nel
corso dell'inchiesta pubblica  o  del  contraddittorio  previsto  dal
comma  7  ne fa richiesta all'autorita' competente indicando il tempo
necessario. La richiesta interrompe il termine  della  procedura  che
riprende il suo corso con il deposito del progetto cosi' modificato.
  6.  L'autorita' competente determina l'esatto ammontare degli oneri
finanziari derivanti dallo svolgimento dell'inchiesta, e dei compensi
spettanti al Presidente ed agli  esperti  a  tal  fine  nominati,  in
relazione  alla complessita' ed alla durata degli incarichi relativi,
ed in base alle tariffe professionali eventualmente applicabili; essi
sono sostenuti dalla autorita' competente che vi fa fronte  nei  modi
previsti dall'art. 10.
  7.  Anche  nel  caso in cui non si proceda ad inchiesta pubblica ai
sensi del presente articolo, il  proponente  puo'  anche  su  propria
richiesta  essere  chiamato,  dall'autorita'  competente, prima della
conclusione della procedura ad un  sintetico  contraddittorio  con  i
soggetti  che  abbiano presentato pareri od osservazioni. Del verbale
del  contraddittorio in tal modo acquisto agli atti del procedimento,
l'autorita' competente tiene conto ai fini  della  pronuncia  di  cui
all'art. 18.