Art. 15. Inchiesta pubblica e contraddittorio 1. Al fine di garantire l'effettiva informazione dei cittadini sui progetti che interessino il territorio di appartenenza, e le condizioni di vita relative, l'autorita' competente, decorso il termine di cui al comma 7 dell'art. 14, puo' disporre, nei successivi quindici giorni, provvedendo a darne adeguata pubblicita', lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali, o dell'alto valore dell'opera, o comunque della possibilita' che dalla realizzazione del progetto possa conseguire la riduzione significativa e/o irreversibile delle risorse naturali del territorio in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui sono componenti. Sono escluse dall'inchiesta di cui al presente articolo le opere ed interventi pubblici di cui al comma 2 dell'art. 18. 2. L'inchiesta di cui al comma l ha luogo presso il comune nell'ambito del quale il progetto e' localizzato, ovvero presso quello maggiormente coinvolto, con riferimento al territorio interessato. A tal fine, l'autorita' competente nomina, entro quindici giorni dall'indizione dell'inchiesta pubblica, un comitato presieduto dal Garante per l'informazione e composto da due esperti rispettivamente designati dalla autorita' competente, e dalle altre amministrazioni interessate. Il comitato puo' altresi' essere integrato da un esperto indicato dai cittadini interessati, con le modalita' a tal fine definite dall'Autorita' competente. 3. Il presidente dell'inchiesta convoca audizioni aperte al pubblico; puo' altresi' convocare i soggetti che abbiano presentato osservazioni ai sensi del comma 5 dell'art. 14, consultare il proponente e gli estensori dello studio di impatto ambientale, i quali possono presentare per iscritto memorie e controdeduzioni. 4. Il Presidente assicura la conclusione dell'inchiesta entro centocinquanta giorni dall'inizio del procedimento e trasmette tempestivamente all'autorita' competente le memorie pervenute unitamente ad una sintetica relazione sullo svolgimento dell'inchiesta, nonche' il giudizio conclusivo che viene acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compatibilita' ambientale di cui all'art. 18. 5. Qualora il proponente intenda uniformare in tutto o in parte, il progetto ai pareri alle osservazioni ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio previsto dal comma 7 ne fa richiesta all'autorita' competente indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto cosi' modificato. 6. L'autorita' competente determina l'esatto ammontare degli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dell'inchiesta, e dei compensi spettanti al Presidente ed agli esperti a tal fine nominati, in relazione alla complessita' ed alla durata degli incarichi relativi, ed in base alle tariffe professionali eventualmente applicabili; essi sono sostenuti dalla autorita' competente che vi fa fronte nei modi previsti dall'art. 10. 7. Anche nel caso in cui non si proceda ad inchiesta pubblica ai sensi del presente articolo, il proponente puo' anche su propria richiesta essere chiamato, dall'autorita' competente, prima della conclusione della procedura ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che abbiano presentato pareri od osservazioni. Del verbale del contraddittorio in tal modo acquisto agli atti del procedimento, l'autorita' competente tiene conto ai fini della pronuncia di cui all'art. 18.