Art. 18. Pronuncia di compatibilita' ambientale 1. L'autorita' competente assume, in conformita' con quanto disposto dall'art. 17, la pronuncia di compatibilita' ambientale del progetto presentato, entro centocinquanta giorni dall'inizio del procedimento; tale termine e' elevato a duecentodieci giorni qualora si proceda ad indizione di inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 15, o qualora ricorrano comunque le esigenze istruttorie previste dal comma 3 dell'art. 16. Le determinazioni concordate nell'ambito della conferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 17, costituiscono pronuncia di compatibilita' ambientale del progetto ai sensi del presente articolo. 2. In materia di lavori pubblici, la pronuncia di compatibilita' ambientale e' resa entro novanta giorni dall'inizio del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5 della legge n. 109/1994 come modificata per effetto dell'art. 1, comma 59 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". 3. La pronuncia di compatibilita' ambientale contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente; detta le condizioni cui subordinare la realizzazione del progetto, e prevede, ove occorra, i controlli ed il monitoraggio da effettuarsi. Essa costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori, e deve necessariamente precedere tale provvedimento, e comunque intervenire prima dell'inizio dei lavori. 4. Non e' consentito in nessun caso procedere a valutazione di impatto ambientale in sanatoria relativamente a progetti gia' realizzati. 5. Entro trenta giorni dall'emanazione della pronuncia di compatibilita' ambientale ai sensi del presente articolo l'autorita' competente provvede alla notificazione di essa al proponente, ed alla comunicazione a tutte le amministrazioni ed organi pubblici interessati, compresi quelli competenti ai controlli, nonche' alla relativa pubblicazione sul B.U.R.T. 6. Qualora la pronuncia di compatibilita' ambientale contenga le prescrizioni e preveda i controlli di cui al comma 3, il proponente e' tenuto ad adeguarvisi, conformando conseguentemente il progetto, e provvedendo a trasmettere all'autorita' competente i dati risultanti dalle misure di monitoraggio adottate. 7. La pronuncia positiva ha efficacia per un periodo di tempo limitato non inferiore in ogni caso a tre anni, da determinarsi di volta in volta in relazione alle caratteristiche del progetto entro il quale il progetto deve essere realizzato a pena di decadenza dagli effetti della pronuncia stessa. Ove sussistano motivate necessita' l'autorita' competente puo' prorogare tale termine, per una sola volta, e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato. 8. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R.T. ai sensi del comma 5, chiunque vi abbia interesse puo' proporre ricorso in opposizione contro la pronuncia di impatto ambientale, all'autorita' competente, che provvede alla relativa decisione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.