Art. 18.
               Pronuncia di compatibilita' ambientale
 
  1.   L'autorita'  competente  assume,  in  conformita'  con  quanto
disposto dall'art. 17, la pronuncia di compatibilita' ambientale  del
progetto  presentato,  entro  centocinquanta  giorni  dall'inizio del
procedimento; tale termine e' elevato a duecentodieci giorni  qualora
si  proceda ad indizione di inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 15,
o qualora ricorrano comunque le  esigenze  istruttorie  previste  dal
comma 3 dell'art.  16. Le determinazioni concordate nell'ambito della
conferenza  di  cui  ai  commi  4  e  5  dell'art.  17, costituiscono
pronuncia di compatibilita' ambientale  del  progetto  ai  sensi  del
presente articolo.
  2.  In  materia  di lavori pubblici, la pronuncia di compatibilita'
ambientale e' resa entro novanta giorni dall'inizio del  procedimento
secondo  quanto previsto dall'art. 7, comma 5 della legge n. 109/1994
come modificata per effetto dell'art. 1,  comma  59  della  legge  28
dicembre  1995,  n.  549  "Misure  di razionalizzazione della finanza
pubblica".
  3. La pronuncia di compatibilita' ambientale contiene le  eventuali
prescrizioni  necessarie  per  l'eliminazione  o la mitigazione degli
impatti  sfavorevoli   sull'ambiente;   detta   le   condizioni   cui
subordinare  la realizzazione del progetto, e prevede, ove occorra, i
controlli  ed  il  monitoraggio  da  effettuarsi.  Essa   costituisce
condizione  ai  fini  del rilascio del provvedimento che consente, in
via definitiva, la realizzazione dei lavori, e  deve  necessariamente
precedere   tale   provvedimento,   e   comunque   intervenire  prima
dell'inizio dei lavori.
  4. Non e' consentito in nessun  caso  procedere  a  valutazione  di
impatto   ambientale  in  sanatoria  relativamente  a  progetti  gia'
realizzati.
  5.  Entro  trenta  giorni  dall'emanazione   della   pronuncia   di
compatibilita'  ambientale ai sensi del presente articolo l'autorita'
competente provvede alla notificazione di essa al proponente, ed alla
comunicazione  a  tutte  le  amministrazioni   ed   organi   pubblici
interessati,  compresi  quelli  competenti ai controlli, nonche' alla
relativa pubblicazione sul B.U.R.T.
  6. Qualora la pronuncia di compatibilita'  ambientale  contenga  le
prescrizioni  e  preveda i controlli di cui al comma 3, il proponente
e' tenuto ad adeguarvisi, conformando conseguentemente il progetto, e
provvedendo a trasmettere all'autorita' competente i dati  risultanti
dalle misure di monitoraggio adottate.
  7.  La  pronuncia  positiva  ha  efficacia  per un periodo di tempo
limitato non inferiore in ogni caso a tre anni,  da  determinarsi  di
volta  in  volta in relazione alle caratteristiche del progetto entro
il quale il progetto deve essere realizzato a pena di decadenza dagli
effetti della pronuncia stessa. Ove  sussistano  motivate  necessita'
l'autorita'  competente  puo'  prorogare  tale  termine, per una sola
volta,  e  per  un  periodo  non  superiore  a  quello   inizialmente
determinato.
  8.  Entro  trenta  giorni dalla pubblicazione nel B.U.R.T. ai sensi
del comma 5, chiunque vi abbia interesse  puo'  proporre  ricorso  in
opposizione  contro la pronuncia di impatto ambientale, all'autorita'
competente, che provvede  alla  relativa  decisione  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.