Art. 19.
                  Esercizio dei poteri sostitutivi
 
  1.  Qualora  le  autorita'  competenti  di  cui  ai  commi 2, 4 e 5
dell'art.  7 non provvedano entro i termini previsti dai commi l e  2
dell'art.    18,  all'emanazione  della  pronuncia  di compatibilita'
ambientale il  Presidente  della  giunta  regionale  su  istanza  del
proponente,  provvede previa deliberazione della giunta, ad assegnare
un termine per l'adempimento, decorso inutilmente  il  quale  procede
alla  nomina  di un commissario ad acta, nel rispetto delle procedure
disciplinate a tal fine dalle vigenti norme regionali.