Art. 19. Esercizio dei poteri sostitutivi 1. Qualora le autorita' competenti di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 7 non provvedano entro i termini previsti dai commi l e 2 dell'art. 18, all'emanazione della pronuncia di compatibilita' ambientale il Presidente della giunta regionale su istanza del proponente, provvede previa deliberazione della giunta, ad assegnare un termine per l'adempimento, decorso inutilmente il quale procede alla nomina di un commissario ad acta, nel rispetto delle procedure disciplinate a tal fine dalle vigenti norme regionali.