Art. 20.
        Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri
 
  l. Per i progetti localizzati anche sul territorio di altre regioni
confinanti la pronuncia di impatto ambientale e' emanata d'intesa con
le regioni cointeressate.
  2. Per  i  progetti  suscettibili  di  produrre  impatti  rilevanti
sull'ambiente  di  altre Regioni confinanti l'autorita' competente e'
tenuta ad informare le Regioni interessate delle quali deve  altresi'
acquisire  obbligatoriamente  il  relativo  parere, nell'ambito delle
procedure disciplinate dalla presente legge.
  3. Nel caso di progetti suscettibili di produrre impatti  rilevanti
sull'ambiente   di   altro  Stato,  l'Autorita'  competente  provvede
tempestivamente  ad  informarne  il  Ministero   dell'ambiente,   per
l'adempimento   degli   obblighi   di   cui  alla  convenzione  sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto  transfrontaliero,
ratificata  con  la  legge  3  novembre  1994,  n.  640  "Ratifica ed
esecuzione della convenzione dell'impatto ambientale in  un  contesto
transfrontaliero, con annessi fatto a Espoo il 25 febbraio l99l".