Art. 20. Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri l. Per i progetti localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti la pronuncia di impatto ambientale e' emanata d'intesa con le regioni cointeressate. 2. Per i progetti suscettibili di produrre impatti rilevanti sull'ambiente di altre Regioni confinanti l'autorita' competente e' tenuta ad informare le Regioni interessate delle quali deve altresi' acquisire obbligatoriamente il relativo parere, nell'ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge. 3. Nel caso di progetti suscettibili di produrre impatti rilevanti sull'ambiente di altro Stato, l'Autorita' competente provvede tempestivamente ad informarne il Ministero dell'ambiente, per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640 "Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi fatto a Espoo il 25 febbraio l99l".