Art. 21.
     Partecipazione regionale al procedimento statale di V.I.A.
 
  1.  Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle
procedure di competenza statale la  giunta  regionale  acquisisce  il
parere delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree
naturali  protette,  nel  cui territorio e' prevista la realizzazione
del  progetto; tali pareri sono espressi entro  trenta  giorni  dalla
richiesta   della   Regione,  decorsi  inutilmente  i  quali  procede
prescindendo dal parere stesso. A tal fine il proponente provvede  al
deposito  di  copia del progetto e dello studio di impatto ambientale
presso gli enti interessati.