Art. 21. Partecipazione regionale al procedimento statale di V.I.A. 1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di competenza statale la giunta regionale acquisisce il parere delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree naturali protette, nel cui territorio e' prevista la realizzazione del progetto; tali pareri sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta della Regione, decorsi inutilmente i quali procede prescindendo dal parere stesso. A tal fine il proponente provvede al deposito di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale presso gli enti interessati.