Art. 23.
                       Sanzioni amministrative
 
  1.  Il  comune  esercita  le  funzioni  di vigilanza e di controllo
previste dalla presente legge provvedendo  altresi'  all'applicazione
delle sanzioni amministrative.
  2.  Chiunque  realizzi  un  progetto  sottoposto  a  valutazione di
impatto ambientale ai sensi della presente legge,  in  assenza  della
pronuncia  di  compatibilita'  ambientale,  ovvero successivente alla
scadenza del termine fissato ai sensi del comma 7  dell'art.  18,  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 5.000.000 a lire 150.000.000.
  3. Chiunque realizzi un progetto o gestisca l'opera realizzata,  in
violazione   delle   prescrizioni   contenute   nella   pronuncia  di
compatibilita'  ambientale  secondo  quanto  disposto  dal  comma   3
dell'art.  18, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 3.000.000 a lire 50.000.000  per  la  violazione
commessa.
  4.  Il  Comune, qualora accerti le violazioni di cui ai commi 2 e 3
fatte salve le sanzioni ivi previste, ordina anche la sospensione dei
lavori o l'interruzione dell'esercizio e dispone, nei casi di cui  al
comma  3  l'adeguamento  del  progetto o delle modalita' di esercizio
dell'opera   alle   prescrizioni   derivanti   dalla   pronuncia   di
compatibilita' ambientale. Ordina inoltre, ove occorra, il ripristino
dello  stato  dei  luoghi,  e   l'eventuale adozione di misure per la
rimozione delle conseguenze negative prodotte sull'ambiente.
  5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal presente articolo si osservano le disposizioni di cui alla  legge
24  novembre  1981,  n.  689  "Modifiche del sistema penale", nonche'
quelle previste  dalla  legge  regionale  12  novembre  1993,  n.  85
"Disposizioni   per   l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie"  e  dalla  legge  regionale  10  aprile   1997,   n.   27
"Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".