Art. 23. Sanzioni amministrative 1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo previste dalla presente legge provvedendo altresi' all'applicazione delle sanzioni amministrative. 2. Chiunque realizzi un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge, in assenza della pronuncia di compatibilita' ambientale, ovvero successivente alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 7 dell'art. 18, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 150.000.000. 3. Chiunque realizzi un progetto o gestisca l'opera realizzata, in violazione delle prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilita' ambientale secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 18, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 50.000.000 per la violazione commessa. 4. Il Comune, qualora accerti le violazioni di cui ai commi 2 e 3 fatte salve le sanzioni ivi previste, ordina anche la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio e dispone, nei casi di cui al comma 3 l'adeguamento del progetto o delle modalita' di esercizio dell'opera alle prescrizioni derivanti dalla pronuncia di compatibilita' ambientale. Ordina inoltre, ove occorra, il ripristino dello stato dei luoghi, e l'eventuale adozione di misure per la rimozione delle conseguenze negative prodotte sull'ambiente. 5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche del sistema penale", nonche' quelle previste dalla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie" e dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".