Art. 25.
                       Modifica degli allegati
 
  1.  Il  Consiglio regionale, su proposta della Giunta provvede, con
apposita deliberazione, ove occorra alla modifica degli allegati alla
presente legge; puo' altresi' procedere, con  apposita  deliberazione
all'adeguamento  delle  soglie  di  cui agli allegati Bl, B2, B3, per
determinate tipologie progettuali, o per aree  predeterminate,  sulla
base degli elementi indicati nell'allegato D, entro il limite massimo
del 30% di incremento o di decremento.