Art. 25. Modifica degli allegati 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta provvede, con apposita deliberazione, ove occorra alla modifica degli allegati alla presente legge; puo' altresi' procedere, con apposita deliberazione all'adeguamento delle soglie di cui agli allegati Bl, B2, B3, per determinate tipologie progettuali, o per aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, entro il limite massimo del 30% di incremento o di decremento.