Art. 26. Decorrenza degli effetti delle procedure 1. Per i progetti di competenza regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 7, le disposizioni procedurali relative alla valutazione di impatto ambientale disciplinate dal titolo III hanno effetto decorsi sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge tenuto conto degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 22. 2. Per i progetti di competenza delle province dei Comuni e degli Enti-parco regionali, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 7, le disposizioni procedurali relative alla valutazione di impatto ambientale disciplinate dal titolo III hanno effetto decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 9.