Art. 26.
              Decorrenza degli effetti delle procedure
 
  1.  Per  i  progetti  di competenza regionale, ai sensi del comma 1
dell'art. 7, le disposizioni procedurali relative alla valutazione di
impatto ambientale disciplinate dal titolo III hanno effetto  decorsi
sei  mesi  dalla  entrata in vigore della presente legge tenuto conto
degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 22.
  2. Per i progetti di competenza delle province dei Comuni  e  degli
Enti-parco  regionali, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 7, le
disposizioni  procedurali  relative  alla  valutazione   di   impatto
ambientale  disciplinate  dal titolo III hanno effetto decorsi dodici
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto  degli
adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 9.