Art. 28.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione  provvede,  per  l'esercizio   finanziario   1998,   con   lo
stanziamento  della  somma  di  lire  50.000.000  con  imputazione al
capitolo 44190 che viene integrato con la variazione che segue:
   in diminuzione: capitolo 50260 fondo di riserva spese  impreviste,
(articoli  38  e  85 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28) lire
50.000.000;
   in  aumento  e  con  modifica:  capitolo  44190,  adempimenti  per
l'attuazione  della  legge regionale 18 aprile 1995, n. 68 in materia
di impatto  ambientale  e  legge  regionale  n.  79/1998  ("Norme  in
materia, di valutazione di impatto ambientale), lire 50.000.000.
  2.  Agli  oneri  di  spesa  per  gli  anni  successivi  al 1998, si
provvedera' con legge di bilancio.
  3. Per gli oneri  di  cui  all'art.  10  comma  2,  si  provvedera'
all'istituzione  in  bilancio,  dall'esercizio  finanziario 1999, per
tale anno e per gli esercizi  successivi,  di  appositi  capitoli  di
entrata  e  di  uscita  per   l'incasso e la destinazione delle quote
previste per  lo  svolgimento  dei  compiti  assegnati  all'autorita'
competente.
  4.  Analogamente  a  quanto  previsto  al  comma 3 provvederanno le
autorita' competenti diverse  dalla  Regione  in  conformita'  con  i
rispettivi ordinamenti contabili.