Art. 28. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione provvede, per l'esercizio finanziario 1998, con lo stanziamento della somma di lire 50.000.000 con imputazione al capitolo 44190 che viene integrato con la variazione che segue: in diminuzione: capitolo 50260 fondo di riserva spese impreviste, (articoli 38 e 85 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28) lire 50.000.000; in aumento e con modifica: capitolo 44190, adempimenti per l'attuazione della legge regionale 18 aprile 1995, n. 68 in materia di impatto ambientale e legge regionale n. 79/1998 ("Norme in materia, di valutazione di impatto ambientale), lire 50.000.000. 2. Agli oneri di spesa per gli anni successivi al 1998, si provvedera' con legge di bilancio. 3. Per gli oneri di cui all'art. 10 comma 2, si provvedera' all'istituzione in bilancio, dall'esercizio finanziario 1999, per tale anno e per gli esercizi successivi, di appositi capitoli di entrata e di uscita per l'incasso e la destinazione delle quote previste per lo svolgimento dei compiti assegnati all'autorita' competente. 4. Analogamente a quanto previsto al comma 3 provvederanno le autorita' competenti diverse dalla Regione in conformita' con i rispettivi ordinamenti contabili.