Art. 29.
                             Abrogazione
 
  1.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 2 dell'art. 27, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge, la  legge  regionale  n.
68 del 1995 e' abrogata.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 3 novembre 1998
                                CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 29
settembre 1998 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il  28
ottobre 1998.
  (Omissisi).