Art. 29. Abrogazione 1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la legge regionale n. 68 del 1995 e' abrogata. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 3 novembre 1998 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 29 settembre 1998 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 28 ottobre 1998. (Omissisi).