Art. 4.
                    Procedimento e partecipazione
 
  1. In base alle norme della presente legge, in tutte  le  fasi  del
procedimento per la valutazione di impatto ambientale sono garantiti:
   a)  lo  scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto
proponente e l'autorita' competente;
   b)  l'informazione  e   la   partecipazione   dei   cittadini   al
procedimento;
   c)  la  semplificazione,  la razionalizzazione ed il coordinamento
delle valutazioni e degli atti autorizzativi in  materia  ambientale,
da  perseguirsi  attraverso gli strumenti e le modalita' disciplinate
dagli articoli seguenti.
  2. L'autorita' competente, in attuazione del  disposto  di  cui  al
comma  1, garantisce la partecipazione dei cittadini interessati alle
procedure di V.I.A., nelle forme e con le  modalita'  previste  dalla
presente  legge  assicurando  in particolare l'intervento di chiunque
intenda fornire utili elementi conoscitivi e valutativi concernenti i
possibili  effetti  dell'intervento  progettato  tenuto  conto  delle
caratteristiche del progetto e della sua localizzazione.