Art. 4. Procedimento e partecipazione 1. In base alle norme della presente legge, in tutte le fasi del procedimento per la valutazione di impatto ambientale sono garantiti: a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorita' competente; b) l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento; c) la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale, da perseguirsi attraverso gli strumenti e le modalita' disciplinate dagli articoli seguenti. 2. L'autorita' competente, in attuazione del disposto di cui al comma 1, garantisce la partecipazione dei cittadini interessati alle procedure di V.I.A., nelle forme e con le modalita' previste dalla presente legge assicurando in particolare l'intervento di chiunque intenda fornire utili elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento progettato tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione.