Art. 7 Autorita' competente 1. Sono di competenza regionale tutte le procedure di V.I.A. relative ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli Allegati A1 e B1 alla presente legge nonche' quelli di cui al comma 5 dell'art. 5. A tal fine la giunta provvede con apposita deliberazione, ad assumere la pronuncia di cui all'art. 19. 2. Sono di competenza delle province tutte le procedure di V.I.A. relative: a) ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A2 e B2; b) ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A3 e B3, la cui localizzazione interessi il territorio di due o piu' comuni. 3. Qualora la localizzazione del progetto interessi il territorio di due o piu' province, si considera autorita' competente la provincia che risulti coinvolta in misura prevalente con riguardo agli aspetti territoriali del progetto fatto salvo il coinvolgimento dell'altra o delle altre province interessate, ai sensi del comma 2 dell'art. 8. 4. Sono di competenza dei comuni, le procedure relative ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A3 e B3 che ricadano interamente nell'ambito del territorio del comune. 5. Sono di competenza degli enti-parco regionali le procedure di V.I.A. relative a tutte le tipologie progettuali elencate dai commi precedenti qualora ricadano anche parzialmente, all'interno dei parchi medesimi.