Art. 7
                        Autorita' competente
 
  1.  Sono  di  competenza  regionale  tutte  le  procedure di V.I.A.
relative ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli  Allegati
A1  e  B1  alla  presente  legge  nonche'  quelli  di  cui al comma 5
dell'art.    5.  A  tal  fine  la  giunta   provvede   con   apposita
deliberazione, ad assumere la pronuncia di cui all'art. 19.
  2.  Sono  di competenza delle province tutte le procedure di V.I.A.
relative:
   a) ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati
 A2 e B2;
   b) ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati  A3
e  B3,  la  cui  localizzazione interessi il territorio di due o piu'
comuni.
  3. Qualora la localizzazione del progetto interessi  il  territorio
di  due  o  piu'  province,  si  considera  autorita'  competente  la
provincia che risulti coinvolta in  misura  prevalente  con  riguardo
agli  aspetti territoriali del progetto fatto salvo il coinvolgimento
dell'altra o delle altre province interessate, ai sensi del  comma  2
dell'art.  8.
  4. Sono di competenza dei comuni, le procedure relative ai progetti
ricompresi  nelle tipologie di cui agli allegati A3 e B3 che ricadano
interamente nell'ambito del territorio del comune.
  5. Sono di competenza degli enti-parco regionali  le  procedure  di
V.I.A.  relative  a tutte le tipologie progettuali elencate dai commi
precedenti  qualora  ricadano  anche  parzialmente,  all'interno  dei
parchi medesimi.