Art. 9. Strutture operative per la V.IA. l. La giunta regionale individua in conformita' con la legge regionale 7 novembre 1994 n. 81 "Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale", e successive modificazioni ed integrazioni le strutture operative competenti per le procedure di valutazione dell'impatto ambientale di competenza regionale. Analogamente provvedono in conformita' con i rispettivi ordinamenti le province i comuni e gli enti - parco regionali entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Le strutture individuate ai sensi del comma l costituiscono il supporto organizzativo dell'autorita' competente. Esse provvedono in particolare: a) agli adempimenti connessi all'avvio delle procedure ed alla fase istruttoria, organizzando il raccordo con le strutture di supporto tecnico-scientifico e con i diversi livelli amministrativi ed istituzionali coinvolti; b) all'attivazione delle fasi di informazione e partecipazione previste dalla presente legge; c) alla sperimentazione di metodologie e tecniche nella materia della V.I.A.; d) alla promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale, nonche' alla redazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della V.I.A.; e) agli adempimenti inerenti all'organizzazione delle conferenze di servizi previste dall'art. 17; f) all'elaborazione e proposta degli strumenti organizzativi ed attuativi della presente legge, in collaborazione con le agenzie regionali interessate e le altre strutture pubbliche competenti; g) all'individuazione di appropriate forme di pubblicizzazione delle decisioni conclusive delle procedure di V.I.A., ulteriori rispetto a quelle previste dalla presente legge con riguardo ai contenuti di esse, alle principali considerazioni su cui si fondano nonche' alla previsione di misure utili per prevenire, ridurre e, ove possibile, compensare gli effetti ambientali dannosi; h) alla pubblicazione semestrale sul B.U.R.T. di appositi registri contenenti: 1) l'elenco dei progetti sottoposti a procedura di verifica comprensivo del relativo esito; 2) l'elenco dei progetti da sottoporre a procedura di V.I.A., a seguito dell'esperimento di quella di verifica. 3. La Giunta regionale informa annualmente il Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi. A tal fine le province i comuni e gli enti-parco trasmettono alla Regione i relativi dati inerenti le procedure di loro competenza.