Art. 9.
                  Strutture operative per la V.IA.
 
  l.  La  giunta  regionale  individua  in  conformita'  con la legge
regionale 7 novembre 1994 n. 81 "Recepimento del decreto  legislativo
3  febbraio  1993  n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e
della struttura operativa regionale", e successive  modificazioni  ed
integrazioni  le  strutture  operative competenti per le procedure di
valutazione  dell'impatto   ambientale   di   competenza   regionale.
Analogamente  provvedono  in conformita' con i rispettivi ordinamenti
le province i comuni e gli enti - parco regionali entro  dodici  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
  2.  Le  strutture individuate ai sensi del comma l costituiscono il
supporto organizzativo dell'autorita' competente. Esse provvedono  in
particolare:
   a)  agli  adempimenti  connessi  all'avvio delle procedure ed alla
fase istruttoria,  organizzando  il  raccordo  con  le  strutture  di
supporto  tecnico-scientifico  e con i diversi livelli amministrativi
ed istituzionali coinvolti;
   b) all'attivazione delle fasi  di  informazione  e  partecipazione
previste dalla presente legge;
   c)  alla  sperimentazione  di metodologie e tecniche nella materia
della V.I.A.;
   d) alla promozione di iniziative atte a diffondere  le  conoscenze
sulle  procedure  e  sugli  studi di impatto ambientale, nonche' alla
redazione di un rapporto annuale sullo  stato  di  avanzamento  delle
esperienze di applicazione della V.I.A.;
   e)  agli  adempimenti inerenti all'organizzazione delle conferenze
di servizi previste dall'art. 17;
   f) all'elaborazione e proposta degli  strumenti  organizzativi  ed
attuativi  della  presente  legge,  in  collaborazione con le agenzie
regionali interessate e le altre strutture pubbliche competenti;
   g) all'individuazione di  appropriate  forme  di  pubblicizzazione
delle  decisioni  conclusive  delle  procedure  di  V.I.A., ulteriori
rispetto a quelle previste  dalla  presente  legge  con  riguardo  ai
contenuti  di  esse, alle principali considerazioni su cui si fondano
nonche' alla previsione di misure utili per prevenire, ridurre e, ove
possibile, compensare gli effetti ambientali dannosi;
   h) alla pubblicazione semestrale sul B.U.R.T. di appositi registri
contenenti:
   1)  l'elenco  dei  progetti  sottoposti  a  procedura  di verifica
comprensivo del relativo esito;
   2) l'elenco dei progetti da sottoporre a procedura  di  V.I.A.,  a
seguito dell'esperimento di quella di verifica.
  3.   La   Giunta   regionale   informa   annualmente  il  Ministero
dell'ambiente  circa  i  provvedimenti  adottati  i  procedimenti  di
valutazione  di  impatto  ambientale  e lo stato di definizione delle
cartografie e degli strumenti informativi. A tal fine le  province  i
comuni  e  gli  enti-parco  trasmettono  alla Regione i relativi dati
inerenti le procedure di loro competenza.