Art. 3.
    1. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 1o dicembre 1998,
n.  39  (Norme  sull'organizzazione  degli  Uffici di comunicazione e
sull'ordinamento del personale assegnato) e' sostituito dal seguente:
      "5.  Fermo  restando  il  limite di spesa di cui al comma 3 gli
Uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei tre
quinti  di tale spesa, anche di personale esterno all'amministrazione
regionale  con  contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi
compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il
relativo  trattamento  economico  viene  stabilito  in relazione alle
prestazioni richieste.".