Art. 3. 1. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 1o dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e' sostituito dal seguente: "5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 gli Uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa, anche di personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.".