Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1999, presunto in complessive lire 262.908.193 si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 10030 del bilancio regionale che deve essere integrato mediante riduzione di pari importo del capitolo 10000. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 13 ottobre 1999 GHIGO