Art. 4.
    1.  All'onere  derivante  dall'applicazione della presente legge,
per  l'anno  1999,  presunto  in  complessive  lire 262.908.193 si fa
fronte  con  lo  stanziamento previsto al capitolo 10030 del bilancio
regionale  che  deve  essere  integrato  mediante  riduzione  di pari
importo del capitolo 10000.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 13 ottobre 1999
                                GHIGO